Tfr: diritto negato
Il Trattamento di fine rapporto (TFR), che dal 1° giugno 1982 ha sostituito l’indennità di anzianità, è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma di accantonamenti annui di una quota di retribuzione rivalutata periodicamente. La recente novità in merito di cancellazione del tfr in busta paga mensile può avere in un certo senso confuso i lavoratori. Il riferimento legislativo è all’articolo 2120 del codice civile che stabilisce in modo chiaro che “il lavoratore che ha otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR non superiore al 70%. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro deve soddisfare annualmente le richieste entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.