Pensioni, sospensione dei contributi previdenziali in scadenza a dicembre

Pubblichiamo il testo completo del Messaggio n°4840 del 23/12/2020 Inps. Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157. Modalità operative.

Testo completo del messaggio

Premessa

Con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020 sono state fornite indicazioni di carattere generale relative alle misure contenute nella previsione normativa di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157.

Con il presente messaggio vengono fornite le istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate e le correlate istruzioni contabili, nonché precisazioni relative al rilascio dei documenti unici di regolarità contributiva (Durc) per l’erogazione dei contributi a favore dei settori del turismo e della cultura previsti dall’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge.

1. Aziende con dipendenti e natura giuridica privata

1.1 Aziende con dipendenti iscritti alla Gestione privata

  • Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020

Ai fini della sospensione le aziende, mediante l’inserimento dei codici sotto indicati all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 157/2020 o dall’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto.

L’Istituto, in base a tale esposizione, provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “4X”, che assume il più ampio significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art.13, c. 1 e 2, D.L 149/2020 e art.2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020”.

L’Istituto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, ai fini della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020, sono quelli con scadenza nel mese di dicembre 2020.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per il periodo di paga novembre 2020, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:

  • N975”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c.1”;
  • N976”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c. 2”.

Nell’elemento <SommeACredito> dovrà essere indicato l’importo dei contributi sospesi.

  • Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020

Alle posizioni contributive relative alle aziende rientranti nella previsione normativa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020, verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il più ampio significato di “Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art.13, c. 1 e 2, D.L 149/2020 e art.2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020”.

Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul “Cassetto previdenziale Aziende”.

I contributi previdenziali e assistenziali oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020, sono quelli dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Per il periodo di paga novembre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, il codice già in uso “N974”, che assume il più ampio significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e decreto-legge n. 157/2020 art.2 comma 3”; nell’elemento <SommeACredito> andrà inserito l’importo dei contributi sospesi.

Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con i codici di sospensione N974, N975, N976 non possono eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (modello F24) ovvero ad un credito azienda o ad un saldo pari a zero.

1.2 Aziende con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende con natura giuridica privata, con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, cui è stato attribuito centralmente il codice autorizzativo “4X”, dovranno trasmettere nei termini il flusso Uniemens ListaPosPA del mese di novembre 2020, valorizzando i campi degli imponibili e dei contributi con i relativi importi, indicando altresì la quota di contributi sospesi nei rispettivi elementi dedicati alla sospensione contributiva, relativamente alle gestioni di iscrizione del lavoratore.

In particolare:

  • <ContributoSospesoCalam>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione pensionistica;
  • <ContributoSospesoPrev>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione previdenziale (ad esempio, ex INADEL);
  • <ContributoSospesoCred>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione Credito;
  • <ContributoSospesoENPDEP>, se il contributo sospeso si riferisce alla gestione ex ENPDEP.

Dovrà essere altresì compilato l’elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data del 30 novembre 2020.

1.3 Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera agricola la sospensione riguarda i versamenti relativi alla contribuzione dovuta per il secondo trimestre 2020 il cui termine ordinario di scadenza è il 16 dicembre 2020.

  • Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020

Le aziende agricole che si avvalgono della sospensione dei versamenti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 157/2020, sono tenute a presentare apposita domanda utilizzando i servizi on-line. La disponibilità della domanda telematica sarà resa nota con specifica comunicazione (news) nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

A tali aziende verrà attribuito centralmente il codice autorizzazione “4Y”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 157/2020”.

  • Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020

Alle posizioni contributive relative alle aziende agricole rientranti nella previsione normativa di cui all’articolo 2, comma 3, sarà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “4X”, che assume il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 2, comma 3, del D.L. 157/2020”. Il codice è visualizzabile nel “Cassetto previdenziale Aziende Agricole”.

Al riguardo, si precisa che per le aziende agricole assuntrici di manodopera, le quali svolgono le attività identificate dai codici Ateco 56.10.12 – “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole” e Ateco 55.20.52 – “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”, il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito all’attività agricola principale.

2. Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti, ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020, mediante l’inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all’interno del flusso Uniemens.

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 157/2020, sono quelli con scadenza legale nel mese di dicembre 2020, secondo le specifiche fornite con la circolare n. 145/2020 (compensi erogati nel mese di competenza novembre 2020).

I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione, dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 32, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1; mese di competenza novembre 2020; validità dal 01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021”.

I soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 33, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2; mese di competenza novembre 2020; validità dal 01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021”.

I soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 157/2020, nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 34, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 3; mese di competenza novembre 2020; validità dal 01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021”.

L’Istituto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua, ai fini della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

3. Ulteriori indicazioni

Si ricorda, infine, che per le Gestioni sopra indicate e per tutte le altre per le quali nel periodo di sospensione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 157/2020 non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente, la sospensione opera per i versamenti relativi ai piani di rateazione concessi dall’Istituto, secondo quanto precisato nella circolare n. 145/2020.

4. Articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020. Durc per l’erogazione dei contributi a favore dei settori del turismo e della cultura

L’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 157/2020 ha disposto per i settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 4 del medesimo articolo 12, che i documenti unici di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservino la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.

La norma – essendo preordinata alla possibilità di consentire alle imprese appartenenti ad uno dei settori individuati l’accesso ai contributi elencati al comma 4 dello stesso articolo 12 – non ha effetti con riguardo all’attività istruttoria relativa alle richieste di verifica di regolarità che, nel corso del periodo indicato dall’articolo 12, comma 5, interessino un soggetto che opera nei settori indicati. Pertanto, le medesime continueranno ad essere effettuate nel rispetto delle condizioni fissate dal D.M. 30 gennaio 2015.

5. Istruzioni contabili

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con i codici elemento “N975” e “N976”, secondo le indicazioni contenute nel precedente paragrafo 1.1 del presente messaggio, devono essere imputati rispettivamente ai conti di nuova istituzione GPA00148 e GPA00149.

L’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 157/2020, estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149; pertanto è stata variata la denominazione del codice causale “N974”. Di conseguenza, verrà opportunamente ridenominato il conto GPA00142, ad esso abbinato ed istituito in occasione della pubblicazione della circolare n. 129 del 13 novembre 2020.

Il programma di ripartizione della procedura automatizzata di ripartizione DM provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, dei liberi professionisti e dei committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica e delle aziende agricole assuntrici di manodopera saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione al piano dei conti.

Il Direttore Generale Gabriella Di Michele

Allegati

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Allegato n 1