RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI UN DOCENTE ISCRITTO CONF.I.L.P.I. AD OTTENERE L’ASSEGNAZIONE CATTEDRA VICINO CASA

Il Segretario Generale CONF.I.L. – F.I.L.P.I. (Federazione Italiana Lavoratori Pubblico Impiego),  il Dottor  D’Ambrosio Giuseppe,esprime grande soddisfazione per la pronuncia  del Tribunale di Lecce che ha riconosciuto il diritto di un docente, iscritto alla suddetta federazione, all’ottenimento dell’assegnazione della scuola più vicina alla propria residenza anziché a 150 km, con l’aggravante dell’assenza di mezzi pubblici che si ripercuotevano negativamente  sulla propria vita familiare /coniugale.  Detto Tribunale ha stabilito che la modalità, seguita dall’Ufficio scolastico, era errata in quanto “(…)trattasi di una scelta non rispettosa della clausola generale di buona fede e correttezza.” Infattiil principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all’esecuzione del contratto oltre che “ nel dovere di ciascun contraente, cooperare alla realizzazionedell’interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita determina integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte” (Cass. 2004).”  Ed ancora (…)E’ da ritenersi contrario alla buona fede, adottare un criterio di assegnazione delle sedi che leda l’aspettativa dei docenti a vedersi assegnare la sede più vicina possibile alla propria residenza, senza contestualmente salvaguardare un apprezzabile interesse datoriale. L’USR, difatti, non avrebbe sùbito nessun pregiudizio se avesse trattato prima la posizione di tutti i docenti che avevano espresso una preferenza circa la sede di assegnazione, per poi passare alle assegnazioni d’ufficio. Siffatto metodo di assegnazione si rivela assolutamente identico a quello seguito nel caso in esame dal punto di vista dell’interesse datoriale, ed al contempo foriero di importanti ricadute favorevoli, nella sfera giuridica, ai docenti interessati.”  Il fatto in questione riguarda un docente, neo immesso in ruolo (da graduatoria concorsuale del 2021), che, inoltrava la domanda all’Ufficio scolastico per l’assegnazione del posto nella provincia prescelta e, successivamente per la sede, ossia le scuole di detta provincia.L’USR procedeva a tali nomine in base all’elenco delle Graduatorie concorsuali, ma l’iscrittoalla Federazione Italiana Lavoratori Pubblico ImpiegoCONF.I.L.P.I., nelle operazioni, veniva scavalcato da un altro docente che, non presentando la domanda di scelta della provincia, veniva anch’egli assegnato lontano da casa, nella provincia scelta dal nostro iscritto.Nonostante le richieste di “scambio” di scuola, proposte dai rispettivi docenti rivolte all’Ufficio scolastico senza alcun danno per nessun altro docente inserito in tali graduatorie, il nostro iscritto si è dovuto rivolgere al Tribunale per far valere i propri diritti. Il Giudice, tentata infruttuosamente la conciliazione, ha ordinato “al MIUR-USR per la Puglia, di adottare ogni provvedimento idoneo ad assegnare immediatamente al docente la sede più vicina alla propria residenza ristabilendo, secondo giustizia, i diritti violati.