“REVESIBILITA” RENDITA INAIL, SI O NO?

Molto spesso ci si chiede, se la rendita INAIL percepita dal coniuge in vita, possa essere “reversibile”, richiesta /data o meno ai superstiti. La risposta è negativa o meglio: la rendita INAIL ha dei limiti per ciò che concerne la “reversibilità”.  Per poter dar luogo alla “reversibilità” della rendita sovra-detta, è necessario che il decesso sia avvenuto in conseguenza dell’infortunio sul lavoro/malattia professionale, mentre non è possibile rendere “reversibile” una rendita che, il de cuius percepiva per un altro o altri infortuni con postumi riconosciuti (danno) non coincidenti con la malattia e/o malattie che l’hanno portato successivamente alla morte.

L’art. 122 del Dpr 1124/1965, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ha stabilito che la domanda per ottenere la rendita deve essere proposta dai superstiti, quando la morte è sopraggiunta come conseguenza dell’infortunio/malattia professionale, dopo la liquidazione della rendita di inabilità permanente o del riconoscimento della malattia professionale.  Il requisito fondamentale per il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti pagata dall’Inail è la sussistenza di un nesso causale tra morte del lavoratore e l’infortunio/malattia professionale Si tratta infatti di un diritto proprio dei superstiti, riconosciuto loro in ragione del danno subìto per la morte del congiunto. La rendita in questione è inconfondibile con il patrimonio, non è pignorabile e può essere percepita dagli aventi diritto, anche quando questi abbiano rinunciato all’eredità dell’infortunato, deceduto per infortunio o malattia professionale, perché gravata da passività.

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA