Il 2022 sarà un anno di transizione per le pensioni in attesa della riforma del prossimo anno. La legge di Bilancio 2022 contiene il “suo” capitolo previdenza, che, però, non apporta novità sostanziali alla previdenza italiana. I primi tavoli di confronto, con idee e novità tra sindacati, politici e parti sociali, si erano già aperti a partire da novembre 2021. Si dovrebbe raggiungere un accordo per una riforma con la r maiuscola, secondo le stime, entro il DEF del 2022 (presumibilmente ad aprile). Il Governo, però, ha fatto chiaramente intendere che, da adesso in poi, una maggiore flessibilità in uscita rispetto a quanto offre la legge Fornero, nei prossimi anni, sarà sempre più legata al sistema contributivo. Ma a ben riflette, ormai, sono 26 anni che il sistema contributivo (Riforma Dini, Legge 335/1995) è in vigore e, anno dopo anno, pensionamento dopo pensionamento, si assottiglia, sempre più, la quota di pensione che ricade nel retributivo e proprio per questo un pensionamento, con il solo calcolo contributivo, con il passare del tempo, dovrebbe essere sempre più penalizzante. Per non parlare delle nuove generazioni che, hanno cominciato a lavorare e/ o versare il primo contributo dopo il 1996, esclusi, tra l’altro, anche dall’istituto noto come Integrazione al Trattamento Minimo, previsto dall’art.6 del D.L.638/1983, al fine di consentire dignità ai pensionati con pensioni basse. Tornando al capitolo previdenza, alla Legge di Bilancio, Quota 100 (sebbene cristallizzata/diritto cristallizzato), è stata sostituita dalla Quota 102. Siffatta quota sarà in vigore, a quanto pare, solo per un anno, e permetterà il pensionamento con 64 anni (minimo) di età e 38 di contributi, di cui 35 effettivi (no figurativi). Rimane il divieto di cumulo con redditi da lavoro e l’applicazione delle finestre mobili: 3 mesi per il settore privato, 6 mesi per il P.I.; unica esclusione per la scuola per la quale vale l’anno scolastico e non l’anno solare, ergo finestra unica a settembre. Si conferma, inoltre, come per Quota 100, che se il diritto sarà conseguito entro il 31 dicembre 2022, è possibile esercitarlo anche per gli anni successivi (cristallizzazione ) .
A. M. Cristina Durante