VACCINATI O LICENZIATI?

Negli ultimi mesi, si è aperto un dibattito molto acceso circa la possibilità o meno che un datore di lavoro posso procedere al licenziamento di un dipendente che si sottrae alla vaccinazione contro il Covid-Sars 19. Tutto ciò ha portato ad un confronto tra gli esperti, i più autorevoli studiosi del diritto del lavoro.

Cosa prevede la nostra normativa?  È possibile il licenziamento per il lavoratore che non intende, che si rifiuta di vaccinarsi contro il Covid SARS 19?  Facciamo il punto partendo della possibilità di inserire un obbligo generale al vaccino a tutti gli italiani.  Sarebbe Costituzionale una previsione del genere? Esistono leggi, norme, che possono obbligare il cittadino a vaccinarsi?

In Europa, l’obbligo vaccinale nasceva nell’Ottocento con la diffusione del vaiolo. I medici avevano infatti notato che proteggendo il singolo, era possibile evitare la diffusione all’intera collettività con adesione massiccia.  La scelta di intervenire in modo “coatto” si inseriva in un filone di pensiero tedesco secondo cui lo Stato si doveva occupare attivamente per mantenere nelle migliori condizioni di salute i propri sudditi all’interno di un’ottica militaresca ed economica (soldati e contribuenti).

In Italia esiste la possibilità di rendere obbligatorio un vaccino, obbligo previsto dall’art. 32 della nostra Costituzione a norma della quale nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizioni di legge. Quindi è la legge che prevede questa deroga, una legge del Parlamento e non per forza una legge costituzionale, il che significa che nessun atto amministrativo ( esempio DPCM) potrebbe rendere obbligatorio un vaccino.

Una recente sentenza della Corte Costituzionale ha stabilito che nel caso di effetti collaterali derivanti da vaccini obbligatori, lo Stato deve farsi carico del risarcimento del danno.

Chi rifiuta di vaccinarsi può essere licenziato?

Attualmente non vi è alcuna legge che ha reso obbligatorio il vaccino contro il Covid SARS 19.

Il datore di lavoro potrà dunque licenziare il lavoratore che si rifiuta di vaccinarsi sulla scorta della giustificazione di tutelare la salute degli altri lavoratori e quindi dell’intero ambiente di lavoro?

Gli esperti del diritto si sono già divisi, secondo alcuni è legittimo il licenziamento del dipendente che non si vaccina, ciò perché l’art. 2087 c.c. stabilisce che il datore è obbligato ad adottare tutte le misure suggerite dalla scienza per garantire la sicurezza fisica e mentale delle persone che lavorano in azienda.

Secondo altri, invece, se non vi è un’apposita norma di legge, il datore non potrebbe procedere al licenziamento del lavoratore se quest’ultimo non si è sottoposto ad un vaccino non obbligatorio.

L’art. 20 TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO (d.lgs. n. 81 del 2008) inoltre stabilisce un vero e proprio obbligo da parte del lavoratore del rispetto e dell’osservanza delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per se stesso e per gli altri.

Tutto questo apre a diversi scenari, non solo una corresponsabilità, in primo luogo, in caso di incidenti sul luogo di lavoro sia che riguardino la propria persona o che coinvolgano altri dipendenti o persino terzi; ed in secondo luogo un’inevitabile responsabilità disciplinare in caso di inosservanza nei confronti degli obblighi dettati.

Sempre il TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO, stabilisce l’obbligo da parte del datore di lavoro di licenziare il dipendente qualora sopraggiunga una inidoneità alla mansione per varie ragioni, e ciò offre il fianco al licenziamento del lavoratore non vaccinato perché potenzialmente “infetto”, dunque licenziabile.

Tornando al quesito, licenziare un dipendente allo stato attuale, secondo le leggi vigenti, sembrerebbe avere una risposta negativa. Sarebbe un licenziamento illegittimo!

Non vi è un obbligo di legge e quindi non sarebbe giustificabile un licenziamento neppure con un accordo sindacale.

il vaccino deve ritenersi efficace, indispensabile per evitare il contagio e basarsi sul principio della incontrovertibilità ovvero che una volta vaccinato il lavoratore non sia un portatore sano del virus.

ANNA MARIA CRISTINA DURANTE