IL REQUISITO DELLA CONVIVENZA O LA DIMORA TEMPORANEA PER IL CONGEDO STRAORDINARIO L. 151 /2001 e L. 104/92

Qualora un lavoratore pubblico o privato intende richiedere il congedo biennale straordinario retribuito (L.151) per assistere un familiare con handicap grave (L.104 art.3 comma3 ) dobbiamo far riferimento al parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla circolare della stessa Previdenza -Dipartimento della Funzione Pubblica . Per tale congedo vi è l’obbligo della residenza con il familiare disabile. Riguardo al requisito della residenza, si deve osservare che essa non è assimilabile al domicilio. Il parere sovra- citato sostiene che, al fine di poter agevolare l’assistenza della persona disabile, al posto della residenza, si potrà dar rilievo alla dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’articolo 32 del Dpr 223/1989, attestata mediante dichiarazione sostitutiva a norma del Dpr 445/2000, nel caso in cui la persona richiedente il congedo straordinario, risieda in un Comune, in una Regione diversa dal familiare da assistere. Tale strumento non è richiesto, ovviamente, in primis nel caso di convivenza nella medesima abitazione; quando il lavoratore richiedente il congedo straordinario risiede nello stesso stabile (stesso numero civico) anche in appartamento diverso dal familiare da assistere. La “coabitazione”, in tal caso, è assimilabile alla residenza, condizione di obbligatorietà per tale congedo.

Per il biennio di congedo straordinario sono riconosciuti due anni di contribuzione figurativa, contributi validi per il calcolo -misura che per il diritto dell’assegno pensionistico.

DURANTE ANNAMARIA CRISTINA