L’articolo 1, co. 87 della legge n. 234/2021, ha riconosciuto ai lavoratori iscritti alle gestioni INPS (dipendenti del settore privato, autonomi e settore pubblico) un canale di uscita, per il solo 2022, con 64 anni di età unitamente ad almeno 38 anni di contributi (perfezionamento requisiti tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022) senza alcuna penalità sulla misura dell’assegno. E’ la ben nota Quota 102! Dov’è la novità? E’ il “via libera” alla liquidazione dei primi assegni con la quota sovra-menzionata. L’Inps, infatti, ha rilasciato il nuovo prodotto web dom pensione anticipata Quota 102 per l’erogazione delle pensioni con i nuovi requisiti anagrafici e contributivi come modificati dalla legge n. 234/2021. Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 1976/2022 in cui spiega che, la prima decorrenza utile, atteso il regime di differimento del primo rateo pensionistico (finestra mobile), è il 1° maggio 2022 per le gestioni private (2 aprile 2022 per la gestione Ipost ed ex-FFSS) ed 1° agosto 2022 per le gestioni pubbliche (1° settembre 2022 per il settore scuola). Resta, come per Quota 100, l’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale (entro il limite di 5.000€ annui)e l’assoggettamento a specifici obblighi dichiarativi. Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro, i redditi che incidono sull’incumulabilità devono essere verificati nello stesso anno. Sono confermate le finestre mobili (come sovra- menzionate) differenziate tra settore privato (3 mesi) e settore pubblico (6 mesi) dalla maturazione dei requisiti (es. un lavoratore del settore privato che ha maturato i requisiti il 15 gennaio 2022 riceverà il primo rateo pensionistico dal 1° maggio 2022). Nel settore scolastico, invece, la finestra coincide sempre con l’inizio dell’anno scolastico (1° settembre).
DURANTE ANNA MARIA CRISTINA