SIAMO NEL 2022 MA LA RIFORMA PREVISTA DALLA MANOVRA PARLAMENTARE (2022) ANNULLA QUOTA 100 O è UN DIRITTO CRISTALLIZZATO ? CHIARIMENTI…

La domanda vuol rispondere ad un dubbio molto diffuso, interrogativo sul quale è utile fornire chiarimenti. Chi matura i requisiti per la Quota 100 (almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi di cui 35 effettivi, cioè escludendo quelli figurativi da disoccupazione indennizzata e /o malattia , utili per la misura nel computo finale  ma non per il diritto, se non si arriva a 35 anni effettivi) entro la fine del 2021 , può esercitare il diritto in qualsiasi momento, quindi anche successivamente, in nome del principio noto come cristallizzazione del diritto che non è venuto  meno  per l’introduzione della Quota 102 .

La norma che regolamentava   la Quota 100, ovvero l’art.14 del DL 4 /2019, prevede esplicitamente che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021, possa essere esercitato anche dopo la data di “superamento “della quota sovra -detta.

 Al contrario, la  Quota 102 ( legge di Bilancio 2022)   prevedere di andare in pensione con  64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 2022, senza intaccare il “titolo” acquisito da coloro i quali hanno anche diritto alla quota 100. L’importante è valutare, ad personam, attraverso consulenze valide e mirate,  le varie “opzioni” come, per esempio, la nota pensione anticipata standard con i requisiti Fornero(42 anni e 10 mesi per gli uomini con applicazione finestra mobile 3 mesi, 41 e 10 mesi per le donne con la medesima finestra) in modo tale da consigliare, quale canale di uscita a livello di pensione  “conviene” maggiormente al lavoratore prossimo al collocamento a riposo, sottolineando, in conclusione, come sia Quota 100 che Quota 102 non prevedono  penalizzazioni finali  sul calcolo dell’assegno  ( altro dubbio, ahimè, molto diffuso).  

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA