PENSIONI: OK ALLA NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI DI DISOCCUPAZIONE.

La sentenza della Corte Costituzionale n.82/2017 e le modalità attuative della stessa, messaggio INPS n.883/2022.

Se la disoccupazione ha svalutato la pensione, è possibile chiederne la sua neutralizzazione, al raggiungimento dell’età di vecchiaia. Lo rende noto l’INPS nel messaggio n. 883/2022 con cui recepisce i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 82/2017.

Il beneficio opera, in primo luogo, solo se i periodi di disoccupazione sono concentrati nell’ultimo quinquennio di contribuzione; riguarda le pensioni liquidate nel sistema retributivo e misto, cioè per gli assicurati in possesso di contribuzione al 31.12.1995, quindi non è applicabile né a chi ha versato il primo contributo a partire dal 01.01.1996 né per chi ha optato per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo puro. Il beneficio è applicabile una sola volta :  al compimento dell’età pensionabile (67 anni) fermo restando il requisito minimo per legge. In passato, la Consulta ha affermato che, una volta acquisito il diritto a pensione, la contribuzione ulteriormente accreditata non può determinare un abbattimento della misura della pensione. Con la sentenza n. 82/2017, la Corte ha ribadito che, tale principio, si applica anche per i periodi di disoccupazione indennizzata. L’Inps, pertanto, spiega che possono essere oggetto di neutralizzazione, i periodi di contribuzione derivanti da disoccupazione ordinaria sia ovviamente quella che, un tempo era con requisiti ordinari che con i requisiti ridotti (aspi e mini aspi) la naspi appunto e l’indennità di disoccupazione agricola .

E’ lecito che si può limitare la neutralizzazione ai periodi necessari, l’importante è che siano collocati negli ultimi 5 anni di contribuzione. E’ scontato che il calcolo della pensione, senza i periodi “penalizzanti”, debba risultare più favorevole rispetto alla pensione liquidata. Vale sia per le pensioni liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti(OBG) che per le pensioni che hanno utilizzato anche la contribuzione delle gestioni autonome (COM, ART, CD).  

Si può applicare anche sulla pensione di reversibilità a condizione che il deceduto avesse raggiunto l’età della vecchiaia.

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA