La Cassazione con una recentissima ordinanza (n.16973/2022) ribadisce un importante concetto in materia di permessi 104. Il lavoratore che, beneficia dei permessi di uno dei caposaldi dell’invalidità civile, la famosa legge 104 del 1992 per assistere un familiare portatore di handicap/ un disabile, e “abusa” di tale diritto, in maniera “impropria”, con conseguenze rilevanti dal punto di vista disciplinare, atte ad incrinare la fiducia sussistente tra datore e dipendente, potrà essere licenziato. I giudici della Cassazione ricordano che, secondo l’orientamento della Corte di legittimità “il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, si avvalga del permesso previsto dall’art. 33 sovra-citato, non in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza piena del familiare disabile, costituisce un abuso del diritto, in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente , oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebitapercezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale”. La Corte ha precisato come il permesso di cui alla legge 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al portatore di handicap e in relazione causale diretta con essa. Ne consegue che il comportamento del dipendente che, si avvalga di tale beneficio, per attendere ad esigenze “diverse”, integra l’abuso del diritto e vì ola i princìpi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente , con rilevanza anche ai fini disciplinari.
DURANTE ANNA MARIA CRISTINA