Come è noto, ciò che regola il Reddito di cittadinanza a livello di disciplina, implica che, i componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiante della prestazione non già occupati, salvo casi di esonero come corsi di studio /perfezionamento, trattamenti pensionistici, disabilità, siano tenuti a stipulare, presso i Centri per l’impiego territoriali, il famoso “Patto per il Lavoro” che, gli impegna ad accettare una / due offerte congrue di lavoro ricevute. In caso di rinnovo del RdC, dopo i primi 18 mesi, deve essere accettata la prima offerta di lavoro congrua. La congruità si valuta in base a diversi punti: la retribuzione offerta che deve essere superiore almeno del 10% rispetto al RdC, l’esperienza, le competenze, la distanza, i tempi di trasferimento anche mediante mezzi pubblici. Congrua è l’offerta di un lavoro a tempo determinato o parziale nonché la prima offerta di lavoro a tempo indeterminato in una sede entro 80 km o che dista 100 minuti di viaggio dalla residenza. La conversione in legge del dl n.50/2022, prevede una stretta forte: sempre in base al principio di congruità dell’offerta di lavoro, questa/e potranno avvenire, oltre dai Centri per l’impiego o soggetti accreditati,anche direttamente dai datori di lavoro privati. L’eventuale non accettazione dell’offerta congrua, verrà comunicata, dal datore privato propositore, al Centro per l’impiego competente per territorio. Quest’ultimo valuterà e si attiverà per la decadenza del beneficio.
DURANTE ANNA MARIA CRISTINA