L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE SPETTA PURE AGLI EXTRACOMUNITARI?

L’assegno unico universale spetta anche agli extracomunitari ma è subordinato, in primis, al possesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Interessa e spetta agli extracomunitari titolari di permesso di lavoro subordinato o stagionale di durata almeno semestrale, spetta per assistenza ai minori o per permessi concessi in virtù di casi definiti speciali. Sono esclusi, i titolari extracomunitari di permesso denominato di “attesa occupazione “, o che sono nel nostro Paese per studio, visite, affari, turismo.  Sono equiparati ai cittadini italiani, sempre in riferimento all’assegno unico universale, gli apolidi, i rifugiati politici, i titolari di protezione internazionale, i titolari di Carta Blu cioè altamente qualificati, i lavoratori del Marocco, Algeria e Tunisia. Inclusi anche nella richiesta del beneficio, i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’art. 26 del Testo Unico sulla immigrazione. Per ciò che concerne, le istanze di riesame, presentate dagli interessati in seguito ad una richiesta respinta per la scadenza del permesso di soggiorno, l’INPS spiega che, è ritenuta valida la richiesta di rinnovo, in quanto il diritto alla percezione dell’AU, decade in caso di revoca o annullamento o di mancato rinnovo per ragioni gravi. Ultima precisazione da parte dell’INPS: i cittadini britannici residenti in Italia al 31 dicembre 2020 sono equiparati ai cittadini comunitari, di conseguenza, non vi è bisogno del permesso di soggiorno.  Oltre la data indicata, per effetto della Brexit, i cittadini britannici saranno considerati extracomunitari e per loro valgono le stesse regole sovra- menzionate (permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e/o lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi).

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA