INFORTUNIO IN TRASFERTA O MISSIONE: IN ITINERE O IN ATTUALITA’ DI LAVORO?

L’INAIL qualifica l’infortunio in missione o trasferta come infortunio in attualità di lavoro sulla base dell’impossibilità da parte del lavoratore di scegliere liberamente il tragitto che collega il luogo in cui si trova la propria dimora temporanea, al luogo in cui, durante la missione, deve svolgere la prestazione lavorativa, essendo questi riconducibili a scelte del datore di lavoro.   La missione è caratterizzata da “costrittività lavorativa”, e ogni evento che accade, dall’inizio della trasferta fino alla sua conclusione, è identificato, in caso di infortunio, come in attualità di lavoro in quanto le scelte, le direttive sono imposte dal datore di lavoro, pertanto connesso, l’evento dannoso, funzionalmente all’attività lavorativa.  Le uniche ipotesi di esclusione dell’indennizzo sono da ricondurre a situazioni in cui l’evento infortunistico non presenti alcun legame funzionale, alcun nesso, con l’attività lavorativa e/o con esigenze e/o direttive non dettate dal titolare datore di lavoro ma frutto di scelte personali del lavoratore. Il c.d. rischio elettivo, negli infortuni sul lavoro, si configura solo in presenza di un volontario comportamento del lavoratore che non presenta alcun collegamento eziologico con l’attività lavorativa. Da osservare attentamente che sebbene vi sia colpa (imprudenza o negligenza), in caso di infortunio in attualità di lavoro, l’ampliamento della tutela assicurativa è in linea con il fondamento dell’assicurazione della garanzia della libertà dal bisogno (artt. 32 e 38 della Cost.), da cui si evince il dovere di tutelare il lavoratore da ogni infortunio occorso sul luogo di lavoro, compreso quello dovuto a colpa dello stesso lavoratore.  Questo perché, nonostante la colpa del lavoratore dettata da imprudenza, per esempio, non si è comunque interrotto il nesso causale con l’attività lavorativa.

Per ciò che concerne l’infortunio in itinere, questi assume una portata più ampia, il rischio elettivo è molto alto e di conseguenza si configura un limite all’indennizzabilità dell’evento infortunistico e quindi bisognerà dimostrare il nesso eziologico con l’attività lavorativa attraverso l’onere della/e prova /e (onere probatorio).  Esempio: negato l’infortunio in itinere se il lavoratore effettua una deviazione per motivi personali; non negato in caso di deviazioni dovute a causa di forza maggiore come incidenti, lavori stradali in corso sempre però con l’onere della prova.

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA