Quota 103 e tetto per l’erogabilità

  Per il 2023, per andare in pensione per mezzo di una anticipata, si può optare anche per Quota 103, che sostituisce Quota 102 che non va in “pensione” ma resta per la cristallizzazione del diritto (un meccanismo che permette di “congelare” il diritto a pensione non appena si raggiungono i requisiti e tale diritto lo si può esercitare anche in un momento successivo). Con Quota 103, si può andare in pensione con 62 anni d’età e 41 anni di anzianità contributiva. Resta ferma la finestra mobile di tre mesi per i lavoratori del settore privato e di sei mesi per il settore pubblico.  A differenza delle vecchie combinazioni (Quota 100 e Quota 102) la Quota 103 è accompagnata da un tetto massimo del trattamento pensionistico erogabile: cinque volte il trattamento minimo (circa 2.818€ lordi mensili anno 2023) sino al raggiungimento dell’età della vecchiaia.  La platea potenziale è stimata in 50mila persone, il Governo stima che questa strada verrà utilizzata da circa 41mila persone. Cessazione di lavoro ovvia. Così come previsto per le altre tipologie sperimentali di pensionamento anticipato, Quota 100 e Quota102, anche questa pensione non è cumulabile con iredditida lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale ( art. 2222 c.c.), nel limite di 5.000 euro lordi annui, fino all’età della vecchiaia.

DURANTE ANNA MARIA CRISTINA