L’Inps ha comunicato che la fruizione del congedo obbligatorio o facoltativo di maternità/paternità non può più tagliare la pensione.
In particolare, l’accredito dei relativi contributi figurativi avviene senza bisogno di verificare il minimale contributivo per i lavoratori e delle lavoratrici del settore privato.
La novità vale sia per i congedi di maternità/paternità e parentali fruiti in costanza e al di fuori del rapporto di lavoro, a prescindere dalla collocazione temporale (anche prima del Tu maternità, approvato dal dlgs 151/2001).
In precedenza, invece, la retribuzione settimanale imponibile doveva essere superiore al 40% del trattamento minimo mensile nel FPLD (cioè 227,18€ a settimana, valori 2023).
L’Inps ha spiegato che la nuova disposizione è stata introdotta in coerenza con il valore riconosciuto a livello costituzionale alla maternità e con il sistema rafforzato di tutela approntato dal legislatore per garantire alla maternità e alla paternità idonea protezione.
La novità non riguarda invece i seguenti eventi:
Congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni
Permessi mensili per figli con handicap grave
Permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave
Permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave.
Maria Pia Iurlaro