Lavoro in condizioni di calore: le nuove regole
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ha pubblicato una nota con cui integra le istruzioni operative in materia di vigilanza sulle misure di prevenzione ai fini della riduzione dei rischi per i lavoratori legati ai danni da calore.
La nota chiarisce che il rischio da calore rientra nell’ambito della “valutazione dei rischi” aziendale, mediante l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
Tra le misure di prevenzione che possono essere adottate, l’Inl segnala in particolare:
La riduzione dell’orario di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (14:00/17:00);
La somministrazione di acqua fresca e di bevande reidratanti;
L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi) specifici per le alte temperature;
La creazione di spazi freschi e ventilati;
La rotazione delle mansioni.
In caso di temperature elevate superiori a 35° centigradi, l’azienda può ricorrere alla cassa integrazione ordinaria (CIGO).
Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Le nuove regole introdotte dall’Inl mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori che svolgono attività in condizioni di calore.
Le aziende sono tenute a valutare il rischio da calore e a adottare le misure di prevenzione necessarie per ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In caso di temperature elevate, le aziende possono ricorrere alla CIGO per tutelare i lavoratori e garantire la continuità aziendale.
Maria Pia Iurlaro