Cassa Integrazione: nuove agevolazioni per eventi atmosferici
Il decreto-legge 98/2023 ha apportato due novità in materia di integrazione salariale per i settori edile, lapideo e dell’escavazione.
La prima novità prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, i datori di lavoro di questi settori possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) anche in caso di eventi oggettivamente non evitabili (EONE). In precedenza, questa possibilità era riservata solo ad altri settori.
La seconda novità prevede che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito.
In particolare, le novità riguardano i seguenti aspetti:
CIGO: i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione possono richiedere la CIGO per eventi EONE anche se la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. I periodi di CIGO concessi sono neutralizzati ai fini del computo del limite massimo di 52 settimane di integrazione salariale fruibili nel biennio mobile.
CISOA: il trattamento di CISOA è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche se la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente stabilito. I periodi di CISOA concessi non sono computati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giorni l’anno a titolo di CISOA e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto ai fini della concessione della CISOA.
Le domande di CIGO e CISOA devono essere presentate all’Inps entro i termini previsti.
Maria Pia Iurlaro