Contratti di lavoro e ferie: come funzionano

Le ferie sono un diritto fondamentale dei lavoratori, sancito dall’articolo 36 della Costituzione Italiana. Il lavoratore ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite, non inferiore a quattro settimane.

La durata delle ferie è stabilita dalla legge, ma può essere modificata dai contratti collettivi di lavoro (CCNL). In generale, i CCNL prevedono una durata maggiore di ferie rispetto al minimo legale.

Il calcolo delle ferie

Le ferie si maturano in proporzione al periodo di lavoro svolto. In particolare, per ogni mese di lavoro, il lavoratore matura 1/12 del periodo di ferie spettante.

Ad esempio, un lavoratore che ha un contratto a tempo pieno e che lavora 5 giorni alla settimana matura 26 giorni di ferie all’anno. In un mese, il lavoratore matura 2,16 giorni di ferie.

La fruizione delle ferie

Le ferie devono essere fruite entro l’anno di maturazione. In caso di mancato godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per i giorni di ferie non godute.

Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore le date di fruizione delle ferie con un anticipo di almeno 2 mesi. Il lavoratore può però chiedere di modificare le date di fruizione delle ferie, compatibilmente con le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Le ferie nei diversi tipi di contratto di lavoro

I diversi tipi di contratto di lavoro possono prevedere regole specifiche in materia di ferie. In particolare, il contratto di lavoro a tempo determinato può prevedere un periodo di ferie inferiore a quello previsto per il contratto a tempo indeterminato.

Il contratto di lavoro intermittente, invece, prevede un periodo di ferie pari a quello previsto per il contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla durata del contratto.

I diritti dei lavoratori in caso di mancato godimento delle ferie

In caso di mancato godimento delle ferie, il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per i giorni di ferie non godute.

L’indennità per le ferie non godute deve essere pagata entro il termine di 180 giorni dalla fine dell’anno di maturazione.

Le ferie sono un diritto fondamentale dei lavoratori, che deve essere garantito da tutti i datori di lavoro. È importante che i lavoratori siano informati dei propri diritti in materia di ferie, al fine di poterli esercitare pienamente.

Maria Pia Iurlaro