Proroga CIGS: le aziende devono pagare il contributo addizionale
Le aziende destinatarie della proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per altri 15 mesi prevista dall’articolo 30 del decreto legge n. 48/2023 (cd. decreto lavoro) sono tenute al versamento del contributo addizionale.
Il contributo addizionale è una contribuzione aggiuntiva che deve essere versata dai datori di lavoro che ricorrono alla cassa integrazione, in misura variabile in funzione dell’intensità dell’utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Nel caso della proroga della CIGS, il contributo addizionale è dovuto anche se l’intervento è concesso in deroga a tutti i limiti di durata della cassa integrazione (complessivi e singoli), compreso quello che pone un vincolo alle sospensioni del lavoro entro un massimo dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
La riscossione del contributo addizionale avverrà tramite la procedura “RACE” già in uso per i trattamenti a pagamento diretto. In particolare l’Istituto invierà ai datori di lavoro una PEC e/o una raccomandata A/R contenente la notifica della contribuzione dovuta con all’interno l’F24 precompilato per effettuare il pagamento. La notifica avverrà con cadenza mensile se è stata raggiunta la soglia economica minima di 50€ o un lasso temporale di sei mesi.
La proroga della CIGS è stata introdotta per salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende interessate e, contemporaneamente, di garantire una tutela del reddito per i lavoratori coinvolti dall’intervento.
Maria Pia Iurlaro