Il congedo straordinario è un periodo di assenza retribuito dal lavoro, concesso ai lavoratori dipendenti per dedicarsi all’assistenza dei propri familiari con disabilità grave.
L’indennità di congedo straordinario è calcolata sulla base dell’ultima retribuzione che è precedente il congedo, comprensiva di tutte le voci fisse e continuative, incluso il rateo di tredicesima mensilità.
L’Inps ha chiarito che la tredicesima mensilità è computabile nella base di calcolo dell’indennità di congedo straordinario, in quanto si tratta di un emolumento fisso e ricorrente che viene corrisposto a tutti i dipendenti pubblici e privati.
La previsione, contenuta nel comma 5-quinquies dell’articolo 42 del dlgs n. 151/2001, secondo cui i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, del trattamento di fine rapporto e della stessa tredicesima, è stata adottata solo per evitare un doppio incasso della stessa.
In conclusione, il lavoratore dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione che precede il congedo, riferita a tutte le voci, fisse e continuative (incluso il rateo di tredicesima, nonché di altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione.
Ecco un esempio pratico:
Un lavoratore dipendente, con un reddito annuo di 40.366 euro, richiede il congedo straordinario per un anno.
La sua retribuzione mensile è di 3.365,50 euro.
L’indennità di congedo straordinario sarà pari a 3.365,50 euro al mese, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi che deve versare all’Inps.
Maria Pia Iurlaro