L’assegno d’inclusione (Adi) non vale ai fini dell’assegno unico e universale (Auu).
• A differenza del reddito di cittadinanza, l’Adi non prevede la corresponsione anche della quota integrativa a titolo di Auu.
• Pertanto, gli ex percettori di Rdc che hanno presentato domanda di Adi, dovranno presentare una nuova domanda di Auu per continuare a percepire l’assegno.
L’Inps garantirà l’erogazione dell’Auu agli ex percettori di Rdc fino a febbraio 2024, sulla base dell’Isee 2023.
• Tuttavia, a partire da marzo, sarà necessario presentare una nuova domanda di Auu e l’Isee aggiornato.
• In caso di mancata presentazione della domanda, l’Auu sarà erogato nell’importo minimo fino a giugno.
L’Inps sottolinea l’importanza di verificare i dati di pagamento prima di presentare la domanda di Auu.
• In particolare, si consiglia di controllare l’esattezza del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata intestato/cointestato al richiedente la prestazione.
La scadenza per la presentazione della domanda di Auu e l’Isee aggiornato è fissata al 30 giugno.
Maria Pia Iurlaro