Assegno di inclusione e silenzio assenso

L’Inps ha introdotto il silenzio assenso per l’accoglimento delle domande di Assegno di Inclusione (Adi), se richiesto per una condizione di svantaggio o per l’inserimento in un programma di cura o assistenza. Questa nuova ipotesi, insieme alla presenza di minori, over 60enni o disabili, dà diritto all’assegno d’inclusione.

Ecco i punti chiave:

Assegno di Inclusione (Adi): Dal 1° gennaio 2024, l’Adi ha sostituito il reddito di cittadinanza per i nuclei familiari “non occupabili”. Questi nuclei includono almeno un componente che si trova in una delle seguenti condizioni:
È disabile.
È minorenne.
Ha almeno 60 anni.
È in condizione di svantaggio ed è inserito in un programma di cura e assistenza certificato dalla pubblica amministrazione. Quest’ultima condizione è nuova rispetto al vecchio reddito di cittadinanza e viene disciplinata dal dm n. 154 del 13 dicembre 2023, che elenca diverse situazioni di riferimento come dipendenze, disturbi mentali, ex detenuti e persone vittime di violenza.
Certificazione di svantaggio: L’Asl territoriale rilascia la certificazione di svantaggio. Al momento della presentazione della domanda di Adi, è necessario dichiarare il possesso di questa certificazione, senza specificarne i dettagli, e l’inserimento in un programma di cura e assistenza precedente alla richiesta di Adi.
Controlli: L’Inps effettua i controlli basandosi sui dati delle proprie banche dati. Tuttavia, su queste situazioni, l’Inps non può ancora fare controlli a causa dell’indisponibilità del nuovo sistema informativo sanitario (Nsis) del ministero della salute.

Maria Pia Iurlaro