La visita medica prima del rientro al lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni è obbligatoria solo per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
Cosa significa:
• L’obbligo non vale per i lavoratori che non sono esposti a rischi lavorativi specifici (chimici, biologici, meccanici, etc.).
• La sorveglianza sanitaria è prevista dalla normativa o su richiesta del lavoratore, se il medico la ritiene correlata ai rischi lavorativi.
• La visita medica serve a verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni svolte prima dell’assenza.
Orientamento giurisprudenziale:
• La Cassazione ha chiarito che la “ripresa del lavoro” a cui si fa riferimento nella norma è l’assegnazione del lavoratore alle sue mansioni preesistenti.
• La visita medica è necessaria solo per accertare se il lavoratore può svolgere le sue mansioni senza rischi per la sua salute.
In conclusione:
• La visita medica dopo 60 giorni di malattia non è obbligatoria per tutti i lavoratori.
• L’obbligo riguarda solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
• Per i lavoratori non a rischio, la visita medica è facoltativa.
Maria Pia Iurlaro