L’Inps chiarisce che il raggiungimento del 67° anno di età non impedisce l’erogazione della Naspi e/o della Dis-Coll se non è stato contestualmente maturato un diritto a pensione.
L’iscrizione al Centro per l’Impiego non è subordinata al mancato raggiungimento dell’età pensionabile.
Il limite anagrafico di 67 anni previsto dal Dpr 333/2000 riguarda solo l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato (disabili) e non anche per il Centro per l’Impiego.
I lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione a qualsiasi età devono sempre rilasciare la DID (dichiarazione di immediata disponibilità) per accedere alla Naspi e/o Dis-Coll.
Il raggiungimento dell’età di 67 anni con diritto a pensione di vecchiaia o anticipata comporta la decadenza dalla Naspi e/o dalla Dis-Coll.
Il requisito minimo per l’iscrizione al Centro per l’Impiego è di 16 anni.
Note:
La Naspi è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro.
La Dis-Coll è l’indennità di disoccupazione che spetta ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro a causa di un contratto a tempo determinato non rinnovato.
La DID è la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che i lavoratori devono rilasciare per accedere alla Naspi e/o Dis-Coll.
Maria Pia Iurlaro