Una docente agiva in giudizio per ottenere il pagamento della retribuzione professionale docenti (RPD), ex art. 7 CCNL 31-8-1999, in ragione del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. Trattasi di una componente salariale non collegata a particolari modalità di svolgimento della professione docente, ovvero non è necessario fare ore aggiuntive, progetti, svolgere particolari funzioni, etc. La ricorrente ricorreva in giudizio in quanto lamentava di non avere percepito, nel tempo durante il quale ha svolto la propria attività di insegnamento in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze brevi), la retribuzione professionale docenti, invece riconosciuta ai colleghi di ruolo ed a quelli titolari di supplenze annuali (sino al termine dell’anno scolastico o delle attività scolastiche). Il Tribunale di Foggia con sentenza 575/24, ha accolto la tesi di parte ricorrente che ha trovato riscontro nella Giurisprudenza di merito e, di seguito, in quella di legittimità (tra le altre Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-12-2019, Cass. 20015/2018) che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti “temporanei” a percepire, in proporzione ai giorni o mesi di supplenza (breve) prestata, la retribuzione professionale docenti. Si tratta di questioni che oramai si stanno consolidando in sede giudiziaria in quanto non può più esserci disparità di trattamento.
Durante A. M. Cristina