La somma aggiuntiva alla pensione, detta anche quattordicesima mensilità, fu introdotta con L. 127/2007. Essa viene corrisposta a luglio o dicembre di ogni anno. La somma aggiuntiva viene erogata sottendendo a determinati requisiti: spetta ai pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa; il pensionato deve avere almeno 64 anni di età e con reddito complessivo personale lordo fino a 11672,90. In questo caso, la somma spetta per intero. Se il reddito è compreso tra 11672, 90 e 15563,86, la somma spetta in misura parziale. Oltre 15563,86 non è concessa. Sono validi solo i contributi versati in Italia. Hanno diritto alla somma aggiuntiva anche i titolari di Assegno Ordinario di Invalidità, di Pensione di inabilità, pensione di reversibilità, pensione indiretta, etc, sempre tenendo conto dei requisiti richiesti. Sono escluse le prestazioni di carattere socio-assistenziali. La somma varia in base agli anni di contribuzione ed in base alla tipologia di lavoro svolto (dipendente / autonomo).
Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio.Invece, per coloro che perfezionano i requisiti successivamente e che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà liquidata con la rata di dicembre 2024. In tal caso la quattordicesima viene riconosciuta, in via provvisoria, in presenza delle condizioni prescritte dalla legge e viene successivamente verificata, sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili. Nel caso di mancata corresponsione della quattordicesima è possibile presentare apposita domanda di ricostituzione.
Durante A. M. Cristina