Sgravio contributivo per le donne disoccupate vittime di violenza di genere

L’Inps ha reso disponibile un modulo online per la domanda di ammissione al beneficio relativo allo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato avvenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Questo sgravio è destinato ai datori di lavoro del settore privato che assumono donne disoccupate vittime di violenza di genere e percettrici del “Reddito di libertà”. Ecco alcuni punti chiave:

 

Durata dell’esonero:

Se il contratto è a tempo indeterminato, lo sgravio dura 24 mesi dalla data di assunzione.

Se è a tempo determinato, lo sgravio dura 12 mesi, ossia per la durata del rapporto fino a un massimo di 12 mesi (incluse le proroghe).

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia agevolato che non agevolato, l’incentivo spetta per la durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato.

 

Misura dell’agevolazione:

L’esonero consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta ai fini previdenziali, nei limiti di 8.000€ annui (666,66€ al mese; 21,5€ al giorno). Non ci sono effetti negativi per le lavoratrici perché rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Procedura per la fruizione dell’incentivo:

Il datore di lavoro deve compilare il modulo di istanza online “ERLI” disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).

Deve fornire le seguenti indicazioni:

  • L’indicazione della lavoratrice assunta.
  • Il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato.
  • L’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
  • L’eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale.
  • La misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
  • Dopo aver verificato l’esistenza del rapporto in questione e la capienza delle risorse stanziate, l’Istituto autorizzerà il datore di lavoro alla fruizione dello sgravio mediante conguaglio sulle denunce contributive a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, fermando la permanenza del rapporto di lavoro.

Attenzione:
Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, il beneficio fruibile non potrà superare l’importo già autorizzato nella procedura telematica.

Nelle ipotesi di rilascio dell’orario di lavoro, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.

Conguaglio da giugno:
A decorrere dalla denuncia di competenza “giugno 2024”, il datore di lavoro autorizzato alla fruizione dell’esonero dovrà esporre nell’elemento <CodiceCausale> il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Il recupero dei mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024) può essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio ed agosto 2024.

Maria Pia Iurlaro