La dibattuta validità del c.d. titolo CLIL
La CONFIL – FILPI in relazione alla dibattuta validità del c. d. Titolo CLIL significa quanto segue: l’ordinanza ministeriale n°88 del 16.05.2024 ha disposto l’aggiornamento delle GPS (2024/2026) prevedendo apposite tabelle dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I e II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado; il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (ufficio III ambito territoriale di Bari) ha disposto la pubblicazione delle GPS di I e II fascia della provincia di Bari per i posti comuni e di sostegno di tutti gli ordini di scuola; il medesimo dirigente nel richiamare la nota-parere n°1276 dell’11.06.2024 del MUR ha decretato che i corsi CLIL erogati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica non hanno valore legale e di conseguenza non sarà possibile riconoscere alcun punteggio; sono seguiti molteplici reclami verso la omessa valutazione del suddetto titolo; anche altri uffici scolastici regionali, a seguito della nota-parere sopra-menzionata, stanno procedendo alla decurtazione del punteggio già attribuito, punteggio invece correttamente calcolato nelle precedenti formulazioni delle GPS dell’ultimo decennio; gli allegati A1, A2, A4, A/7, A/9 e A/10 all’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 al punto B stabiliscono il punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso, prevedendo a titolo esemplificativo, per l’allegato A/4 e A/7, rispettivamente ai punti B12 ,un punteggio aggiuntivo pari a 6 per “titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL, conseguito ai sensi dell’art. 14 del DM 249/2010 ovvero titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE”; al punto B13 è stabilito un punteggio aggiuntivo pari a 3 per certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico del 16.04.2012 n°6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14 e che la medesima disposizione è prevista per i punti B17 e B18 dell’Allegato A/2, dei punti B19 e B20 dell’allegato A/1 e dei punti B13 E B14 degli allegati A/9 e A/10; con la nota AOOUSPBA n.31841 del 29-08-2024, l’USP Bari comunica di procedere alla decurtazione dei punteggi in riferimento ai titoli CLIL e CECLIL rilasciati da Enti non universitari: “Si comunica che questo Ufficio ha proceduto a decurtare il punteggio dei candidati inseriti nelle GPS di Bari e BAT che abbiano dichiarato certificazioni CLIL conseguite ai sensi dell’art.14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e rilasciate da enti diversi dalle Università, come specificato con apposita nota del MUR prot. n. 11276 del 11.06.24. Non solo. Invitano le istituzioni scolastiche, ad effettuare la decurtazione dei punteggi; tutto ciò comporterà ulteriore confusione ed interpretazione circa la valutazione dei titolo CLIL, demandando ad ogni Istituto la responsabilità sulla decurtazione o meno dei punteggi che, ancora una volta, cambieranno totalmente le posizioni in graduatoria dei candidati, con relativo stravolgimento delle GPS ed attribuzione errata di supplenze; il titolo di perfezionamento all’insegnamento in CLIL ai sensi dell’art.14 del DM 249/2010 è un titolo di abilitazione all’insegnamento che si consegue esclusivamente nelle Università statali e non statali ed al candidato è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (perciò vale punti 6); il parere n°11276/2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca fa esclusivo riferimento all’ipotesi disciplinata dall’art.14 del DM 249/2010 ovvero ai soli corsi tenuti dalle Università statali e non statali che abilitano all’insegnamento in CLIL, ovvero rilasciano un titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE e contestualmente attribuiscono un punteggio (punti 6); il predetto parere è stato reso considerando solo una delle fattispecie dinanzi elencate: ovvero l’ipotesi disciplinata dall’art.14 del DM 249/2010 (MIUR) che consente e limita l’erogazione di corsi CLIL solo alle Università perché rilascia titoli abilitanti; le considerazioni espresse nel parere, le limitazioni dei corsi alle sole Università, consentono quindi di comprendere che il MUR si sia espresso limitatamente alla materia di sua competenza, ovvero alla sola ipotesi dell’art.14 del DM 249/2010, diversamente sarebbe illegittimo per vari motivi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge; la seconda ipotesi in considerazione, fra i titoli valutabili, effettua un distinguo contemplando tre fattispecie: a) certificazione CeClil (Università Ca Foscari di Venezia), b) percorso di perfezionamento in CLIL ai sensi del Decreto 6/2012, c) Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, i corsi CLIL a cui si riferisce il PARERE sono quelli che abilitano all’insegnamento in CLIL, ovvero rilasciano un titolo di abilitazione all’insegnamento in CLIL in un paese UE rilasciato esclusivamente da Università statali e non, e attribuiscono un punteggio (titolo valutabile con punti 6 ai sensi del punto B12 della Tabella A/4 allegata all’ordinanza ministeriale 88 del 16.05.2024 di aggiornamento delle GPS); i corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, di cui alla sopra-richiamata lett.c, previsti quale terza ipotesi dal B13, non rilasciano titoli abilitanti ma esclusivamente riconoscono crediti formativi (60 CFU) e costituiscono titolo per l’attribuzione di un punteggio (titolo valutabile con punti 3) ove congiunto alla certificazione nella relativa lingua straniera.
Tanto premesso, considerato, ritenuto ed evidenziato, diffida:
1) Il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro p.t., affinché provveda a riconoscere la validità dei corsi di perfezionamento CLIL erogati dagli enti accreditati come le Scuole Superiore di Mediazione atteso che tali corsi debbono essere inquadrati nella terza fattispecie contemplata dai punti B13, B14, B18 E B20 dei rispettivi allegati dell’OM 88/2024 ovvero quale corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL ed essere valutati pari a punti 3.
2) l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ambito III territoriale di Bari, a valutare correttamente i corsi di perfezionamento CLIL e ad attribuire il punteggio di 3 punti.
Si auspica che gli istituti scolastici non intervengano sulla valutazione dei titoli CLIL, che la responsabilità di tali azioni sia esclusiva degli Uffici Scolastici Regionali.
È evidente la DISPARITA’ DI TRATTAMENTO tra coloro i quali hanno dichiarato questi titoli negli anni precedenti (nelle GPS 2022-2024, nelle graduatorie interne e nei concorsi) e coloro che li hanno invece dichiarati per il biennio 2024-2026. È evidente anche la disparità di trattamento tra docenti appartenenti a provincie diverse. In alcune provincie, infatti, gli Uffici Scolastici competenti, in assenza di una precisazione da parte del MIM, non hanno ritenuto di procedere alla decurtazione del punteggio.
ESEMPIO RIPORTATO SOTTO:
DURANTE A. M. CRISTINA