Sentenza n.24950 settembre 2024, Ape Sociale

Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n.24950 settembre 2024, nessuna norma subordina la concessione della prestazione APE SOCIALE all’effettiva fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi).  La Corte, pertanto, respingendo il ricorso dell’Inps afferma il principio “che il diritto all’Ape sociale, in applicazione dell’articolo 1, comma 179, legge n. 232 del 2016, richiede –tra gli altri requisiti, uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia anche beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.

 

In modo più diretto: l’Ape sociale può essere richiesta ed ottenuta anche se non è stata fruita l’indennità di disoccupazione. Pertanto, ove evidentemente sia conveniente, è possibile dribblare la Naspi e accedere immediatamente all’Ape sociale. Ciò comporta che i disoccupati in questione potranno non fare domanda di Naspi, anche avendone teoricamente diritto, optando subito per l’Ape sociale con almeno 30 anni di contributi (30 anni di contributi per gli invalidi con invalidità pari o superiore al 74% e per i caregivers; 36 per i lavoratori addetti ad attività gravose; fanno eccezione alcune categorie di lavori gravosi indicate da un elenco del Ministero e dell’Inps per i quali il requisito contributivo è fissato a 32 anni ) e almeno 63 anni e 5 mesi di età.

 

La sentenza ammetterà all’Ape sociale anche quei soggetti, che non hanno i requisiti per la Naspi (per esempio: assenza del requisito delle 13 settimane di contributi nel quadriennio precedente la presentazione della domanda oppure per mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda, i famosi 68 giorni). Resta fermo, il punto che, se si accede alla Naspi, l’Ape sociale potrà decorrere solo al termine della fruizione.

 

Durante A. M. Cristina