I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti possono chiedere l’esonero dall’obbligo di assumere persone disabili in misura proporzionale alla forza lavoro (fino a 14 dipendenti non c’è obbligo). L’esonero spetta nei confronti degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (Inail). Dal primo ottobre 2024 entrerà in vigore il dm 11 giugno 2024. Per fruire dell’agevolazione, il datore di lavoro dovrà presentare apposita autocertificazione per quanto concerne gli addetti, e versare al «fondo per il diritto al lavoro dei disabili» un contributo esonerativo per giorno di lavoro e per lavoratore con disabilità non occupato.
L’autocertificazione andrà presentata esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante compilazione dell’apposito format sul portale «Servizi lavoro» del Ministero del Lavoro accedendo con Spid/Cie e ogni altro strumento d’identificazione. In caso di mancato versamento del contributo, il datore di lavoro decadrà dalla possibilità di avvalersi dell’esonero, e sarà tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dall’ultimo contributo, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
Qualora si dovessero verificano variazioni della quota di esonero, invece, la nuova autocertificazione, dovrà essere ripresentata entro 60 giorni dal momento della variazione. L’autocertificazione serve, spiega il Ministero, a quantificare il contributo di esonero dovuto che è pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e da versare per ciascun trimestre solare. Per convenzione la settimana si calcola in 5 giorni e il mese in 22 giorni; pertanto, il contributo dovuto per disabile non assunto è pari a 2.587,86 euro a trimestre. Solo a fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione potrà essere considerata valida e di conseguenza, potrà decorrere il periodo di fruizione dell’esonero.
Durante A. M. Cristina