Pensione anticipata, valgono i contributi figurativi?

La domanda se i contributi figurativi contino ai fini della pensione anticipata è di particolare attualità, soprattutto alla luce delle recentissime sentenze della Corte di Cassazione che hanno ribaltato un orientamento consolidato. La posizione della giurisprudenza per quanto rilevante avrebbe però bisogno di un forte intervento normativo.

Va ricordato in primo luogo che la pensione anticipata, così come introdotta dalla riforma Monti-Fornero del 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2012, prevede attualmente: 41 anni e dieci mesi di contributi per le donne e 42 anni e dieci mesi per gli uomini. I due requisiti principali per l’accesso alla prestazione, uno per gli uomini e l’altro per le donne. “Sotto-requisito”: 35 anni di contribuzione effettiva, ovvero al netto dei periodi di contribuzione figurativa derivanti, ad esempio, da periodi di disoccupazione, malattia,infortunio. Questa condizione derivava dalla normativa precedente alla riforma Fornero, che regolava l’accesso alla cosiddetta pensione di anzianità poi abrogata.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 30265 del 2022, aveva confermato tale impostazione, sostenendo che, sebbene la riforma Monti-Fornero avesse eliminato il requisito dell’età minima per la pensione anticipata, essa non aveva modificato il sotto-requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva. Di conseguenza, una lavoratrice con 34 anni di contribuzione effettiva e 8 anni di contribuzione figurativa, pur raggiungendo complessivamente i 41 anni e dieci mesi di contributi richiesti, non avrebbe potuto accedere alla pensione anticipata senza aver completato almeno 35 anni di contribuzione effettiva.

Tuttavia, a settembre 2024, con due sentenze rivoluzionarie (n. 24916 e n. 24952), la Cassazione cambia rotta.  Secondo i Giudici di legittimità, l’esclusione della contribuzione figurativa dal computo delle predette soglie contributive avrebbe scarsa giustificazione e porterebbe alla sostanziale disapplicazione della fattispecie, attesa l’ampiezza della contribuzione richiesta per beneficiare della prestazione. Tale interpretazione, continua in particolare la sentenza n.24916,   trova conferma anche nella norma che non fa riferimento alla effettività della contribuzione ma si limita a richiamare la contribuzione utile.

Le sentenze sovra menziona rappresentano un cambiamento significativo nella giurisprudenza. Tuttavia, poiché queste decisioni non sono state pronunciate dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’Inps potrebbe continuare ad applicare la vecchia interpretazione in via generale, limitando la nuova lettura ai soli casi dei ricorrenti.

Ulteriori sviluppi potrebbero arrivare da un intervento legislativo o da una sentenza definitiva delle Sezioni Unite.

Si potrebbe valutare la possibilità di un ricorso legale per ottenere dai giudici il riconoscimento dei contributi figurativi nel computo totale ai fini del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.

Durante A. M. CRISTINA