Per poter usufruire del Congedo straordinario biennale previsto dall’art. 42 del d.lgs n.151 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, è necessario che la persona da assistere sia in possesso dell’accertamento dello stato di handicap con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art.3, comma3 legge 104/92) rilasciato, su verbale, dalla Commissione Medica Integrata Asl/Inps e che il lavoratore dipendente assistente abbia la residenza con il portatore di handicap in situazione di gravità. Il requisito della convivenza si intende però soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
Il procedimento per l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea richiama in parte quello da osservare nella verifica della dichiarazione di residenza. L’art. 32 del regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) stabilisce che lo schedario include i cittadini italiani o stranieri impossibilitati per qualsiasi motivo a trasferire la residenza nel Comune.
La valutazione della motivazione (problemi familiari, lavorativi, abitativi, ecc.) è rimessa dunque all’ufficiale d’anagrafe ed è discrezionale, stante la genericità della norma. Quindi non esistono – a priori – condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
L’ufficiale di anagrafe dovrà pertanto valutare in fase istruttoria tutti quei fattori e quegli elementi utili alla corretta decisione finale, incluse eventuali dichiarazioni integrative dell’interessato, laddove ritenute utili.
Nei Comuni dove non è stato istituito lo schedario della popolazione temporanea, l’ufficiale d’anagrafe non può, solo per questo motivo, non accordare il diritto del cittadino ad avere la residenza temporanea ad es. necessaria per assistere un congiunto in condizioni gravi di salute e beneficiare dei permessi e congedi che la norma prevede.
Accade talvolta che il cittadino recatosi al Comune per registrare tale condizione di temporanea dimora, si veda quindi negata l’iscrizione in tale registro.
Per ovviare a tale situazione, lesiva del suo diritto, egli può inviare una istanza, via pec o raccomandata, di dichiarazione equivalente ad affermare la dimora temporanea e le ragioni di essa. Tale comunicazione diventa l’atto di iniziativa che attiva il relativo procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 che deve essere concluso normalmente entro 30 giorni.
Solo in tal modo, il cittadino può essere considerato indenne da censure di non poter dimostrare la effettività della dimora temporanea ai fini dei suoi diritti.
Durante A. M. Cristina