La domanda vuol rispondere ad un dubbio molto diffuso, interrogativo sul quale è utile fornire chiarimenti. Chi matura i requisiti per la Quota 100 (almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi di cui 35 effettivi, cioè escludendo quelli figurativi da disoccupazione indennizzata e /o malattia , utili per la misura nel computo finale ma non per il diritto, se non si arriva a 35 anni effettivi) entro la fine del 2021 , può esercitare il diritto in qualsiasi momento, quindi anche successivamente, in nome del principio noto come cristallizzazione del diritto che non è venuto meno per l’introduzione della Quota 102 .
La norma che regolamentava la Quota 100, ovvero l’art.14 del DL 4 /2019, prevede esplicitamente che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021, possa essere esercitato anche dopo la data di “superamento “della quota sovra -detta.
Al contrario, la Quota 102 ( legge di Bilancio 2022) prevedere di andare in pensione con 64 anni di età e 38 anni di contributi entro il 2022, senza intaccare il “titolo” acquisito da coloro i quali hanno anche diritto alla quota 100. L’importante è valutare, ad personam, attraverso consulenze valide e mirate, le varie “opzioni” come, per esempio, la nota pensione anticipata standard con i requisiti Fornero(42 anni e 10 mesi per gli uomini con applicazione finestra mobile 3 mesi, 41 e 10 mesi per le donne con la medesima finestra) in modo tale da consigliare, quale canale di uscita a livello di pensione “conviene” maggiormente al lavoratore prossimo al collocamento a riposo, sottolineando, in conclusione, come sia Quota 100 che Quota 102 non prevedono penalizzazioni finali sul calcolo dell’assegno ( altro dubbio, ahimè, molto diffuso).
DURANTE ANNA MARIA CRISTINA