La legge 27 marzo 1992, n. 257 prevede anche benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all’amianto. Per effetto di modifiche normative intervenute nell’anno 2003 e 2004, i benefici potevano essere riconosciuti per esposizione avvenuta entro il 2 ottobre 2003. E’ opportuno operare una distinzione, per i lavoratori soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, con esposizione di oltre dieci anni all’amianto, era prevista la rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5ai fini del diritto e della misura della pensione; per i lavoratori non soggetti all’assicurazione INAIL, con esposizione di almeno dieci anni all’amianto, la rivalutazione del periodo di esposizione era di coefficiente 1,25ma per la sola determinazione dell’importo della pensione. Non è compresa quindi la rivalutazione del diritto alla pensione. Per quanto poi concerne i lavoratori affetti da malattia professionale causata dall’esposizione all’amiantodocumentata dall’INAIL, soggetti o non soggetti all’assicurazione con l’Istituto, il beneficio consisteva nell’applicazione del coefficiente di 1,5 per i periodi lavorativi svolti con esposizione, sia ai fini del diritto che della determinazione dell’importo della pensione, a prescindere dalla durata dell’esposizione. Questi lavoratori non sono stati assoggettati ad alcun termine di presentazione all’INAIL della domanda di certificazione di esposizione all’amianto. La domanda era presentata all’insorgenza della conclamata malattia professionale da esposizione all’amianto.
Nel caso in cui non si fosse maturato il diritto a pensione con l’art. 13 comma 7 L. 257/1992, può essere richiesta la pensione amianto. Nella fattispecie si tratterebbe del prepensionamento con l’art. 1, comma 250, L. 232/2016, riconosciuto anche a chi è affetto da placche di ispessimenti pleurici. Originariamente, invece, riguardava solo i casi di mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi. Successivamente l’art. 41-bis della legge 58 del 2019 ha esteso la tutela a tutte le vittime amianto di malattia professionale riconosciute.
Il termine per poter presentare la domanda di pensione invalidità amianto è il 31 marzo 2022. Nel caso in cui si dovesse superare questo termine, si dovrà attendere, poi, lo scaglione successivo. La domanda in questione sarà esaminata direttamente da aprile 2023.
DURANTE ANNA MARIA CRISTINA