Ci sono delle novità importanti sulla questione della Carta del docente al personale precario. Proprio di recente la Corte di Cassazione ha preso una decisione in tempi rapidi. L’istituto della Carta docente, precisa la Cassazione, va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti ed il diritto-dovere formativo riguarda non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa vigente. Nell’attenta analisi della vicenda, la Corte ha confermato che anche i docenti precari hanno diritto alla Carta docente, precisando tuttavia che deve trattarsi di supplenti con incarico annuale (quindi con termine al 31 agosto) o di supplenti con incarico fino al termine delle attività didattiche (quindi con termine al 30 giugno). Altro dubbio sciolto dalla Suprema Corte, riguarda la natura giuridica dell’obbligazione del riconoscimento della Carta docente, con le relative conseguenze sul piano della prescrizione del diritto. Questo tipo di obbligazione è stata qualificata come obbligazione di pagamento di una somma di denaro condizionata dalla destinazione a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Da ciò ne consegue che non è riconoscibile al docente una somma di denaro liquida in quanto, in questo caso, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato. Altro interessante passaggio della sentenza, è quello in cui la Corte precisa che, poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell’arco del biennio, da ciò ne deriva che, se anche, nell’anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Infatti, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l’inserimento nel sistema scolastico che giustifica l’esercizio del diritto all’adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l’annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all’adempimento cessa con tale cancellazione per fuoriuscita dal sistema scolastico. La Corte ha sciolto anche il dubbio del regime di prescrizione applicabile alla fattispecie, se cioè sia applicabile la prescrizione “breve” quinquennale o quella ordinaria decennale. Partendo dalla natura pecuniaria dell’obbligazione, e dalla particolarità che questo pagamento “di scopo” deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto, anche ai docenti precari andrebbe esteso lo stesso regime di prescrizione quinquennale valevole, anche in questo caso, per il personale di ruolo; diversamente, prosegue la Corte, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a tempo determinato finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore di ruolo. Invece, per i soggetti definitivamente usciti dal sistema scolastico, residuando per essi solo l’azione di risarcimento del danno, si applica la prescrizione decennale.
Durante A.M. Cristina