Il decreto del Ministero del Lavoro del 31 maggio 2023 ha stabilito che l’importo mensile dell’assegno d’incollocabilità erogato dall’Inail, a partire dal 1° luglio 2023, è pari a 290,11 euro.
L’assegno d’incollocabilità è una prestazione economica erogata dall’Inail a favore dei lavoratori titolari di rendita Inail che, a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non sono più in condizione di svolgere un’attività lavorativa.
Per avere diritto all’assegno, i lavoratori devono possedere i seguenti requisiti:
• Età inferiore a 65 anni
• Grado di inabilità non inferiore al 34% per gli infortuni verificatisi o le malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
• Grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20% per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007
Il trattamento è pagato mensilmente assieme alla rendita Inail e viene rivalutato annualmente, ogni primo luglio, in base alla variazione dell’inflazione registrata con riferimento all’anno precedente.
In virtù della variazione che c’è stata dell’indice Istat tra il 2021 e 2022, pari allo 8,1%, l’Inail ha rideterminato in euro 290,11 mensili l’importo dell’assegno.
L’assegno d’incollocabilità non va confuso con l’analogo trattamento riconosciuto in favore degli invalidi di guerra o del servizio.
Maria Pia Iurlaro