L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) ha pubblicato una nota con cui integra le istruzioni operative in materia di vigilanza sulle misure di prevenzione ai fini della riduzione dei rischi per i lavoratori legati ai danni da calore.
La nota chiarisce che il rischio da calore rientra nell’ambito della “valutazione dei rischi” aziendale, mediante l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
Tra le misure di prevenzione che possono essere adottate, l’Inl segnala in particolare:
La riduzione dell’orario di lavoro nelle ore più calde e soleggiate della giornata (14:00/17:00);
La somministrazione di acqua fresca e di bevande reidratanti;
L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi) specifici per le alte temperature;
La creazione di spazi freschi e ventilati;
La rotazione delle mansioni.
In caso di temperature elevate superiori a 35° centigradi, l’azienda può ricorrere alla cassa integrazione ordinaria (CIGO).
Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Le nuove regole introdotte dall’Inl mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori che svolgono attività in condizioni di calore.
Le aziende sono tenute a valutare il rischio da calore e a adottare le misure di prevenzione necessarie per ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In caso di temperature elevate, le aziende possono ricorrere alla CIGO per tutelare i lavoratori e garantire la continuità aziendale.
Maria Pia Iurlaro