L’Inps ha chiarito che i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico riconosciuto dal dl n. 63/2023 per fronteggiare gli eventi alluvionali della scorsa primavera nella regione Emilia Romagna non incidono ai fini della concessione della disoccupazione agricola. Infatti tali periodi sono equiparati, nei confronti dei lavoratori agricoli subordinati, a periodi normalmente lavorati e, pertanto, possono essere posti a fondamento sia del diritto che della misura della disoccupazione agricola per l’annualità 2023.
In particolare, l’equiparazione vale sia per l’accertamento del requisito contributivo per la fruizione della disoccupazione agricola (cioè 102 giornate di lavoro nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e da quello precedente) sia per la determinazione della misura.
A tal riguardo alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico sopra citati. Il predetto meccanismo opera finché la somma delle giornate di lavoro effettivo e ammortizzatore sociale non superi le 183 giornate. Oltre questo limite, infatti, il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola, splafonerebbe il limite di capienza delle 365 giornate con riferimento al 2023 non garantendo alcuna ulteriore estensione del periodo indennizzabile a titolo di disoccupazione agricola.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2023 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale.
In sintesi, gli operai agricoli subordinati che hanno fruito dell’ammortizzatore sociale unico a seguito delle alluvioni in Emilia Romagna nel 2023 non perderanno il diritto alla disoccupazione agricola per l’annualità 2023. I periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico saranno infatti equiparati a periodi di lavoro effettivo e, pertanto, saranno computati ai fini del requisito contributivo e della misura dell’indennità.
Maria Pia Iurlaro