L’Inps ha ricordato che le pensioni anticipate, come Quota 100, Quota 102 e Quota 103, non sono cumulabili con i redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, che è di 67 anni.
L’unica eccezione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.
La stessa incumulabilità è prevista anche per l’Ape sociale, l’assegno di accompagnamento alla pensione che quest’anno si può conseguire con 63 anni e 5 mesi in luogo dei precedenti 63 anni.
Non sussiste, invece, l’incumulabilità rispetto al trattamento di pensione anticipata (41 anni e 10 mesi di contributi, 42 anni e 10 mesi le donne, 41 anni di contributi i lavoratori precoci), alla pensione anticipata contributiva (64 anni e 20 anni di contribuzione effettiva) e ad opzione donna.
In caso di mancato rispetto del regime di incumulabilità, l’Inps è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.
Maria Pia Iurlaro