L’INPS ha pubblicato la Circolare numero 31/2024 che aggiorna i limiti di redditi ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per il 2024. La prestazione spetta solo ai nuclei familiari non aventi diritto all’assegno unico, cioè famiglie con figli o nuclei orfanili. Le disposizioni riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, e cioè i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e i piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la vecchia normativa sugli assegni familiari) e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). L’importo fisso dell’integrazione concessa al richiedente pensionato a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commerciati e coltivatori) e per i piccoli coltivatori diretti in attività è pari a 10,21 euro mensili per ciascun familiare avente diritto (1,21€ mensili per gli ascendenti), pagata per 12 mensilità l’anno. I coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni in attività hanno diritto agli assegni familiari esclusivamente in favore dei fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico per un importo pari a 8,18€ mensili. Il sistema di determinazione degli assegni familiari risulta legato al concetto di capofamiglia al quale vengono riconosciute delle integrazioni per ciascun componente il nucleo familiare per il quale ne ha diritto. L’ammontare complessivo della prestazione risulta, pertanto, determinato, non da un importo complessivo in relazione al numero dei componenti il nucleo, ma dalla moltiplicazione di un importo fisso per il numero dei componenti rilevanti del nucleo parentale.
Maria Pia Iurlaro