A partire da gennaio 2024, ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione (adi) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua. Il beneficio spetta anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. In questa seconda ipotesi il datore di lavoro può inoltre fruire di ulteriori agevolazioni tipiche di questa forma contrattuale. L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che stipulano, contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale; contratto di apprendistato; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale; contratto di lavoro in somministrazione.
Restano esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati con dirigenti, per lavoro intermittente o prestazioni di lavoro occasionale.
Per la legittima spettanza del beneficio occorre che, alla data della prima assunzione “incentivata”, il lavoratore sia già percettore dell’assegno di inclusione.
L’agevolazione è riconosciuta: nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di 12 mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; contratto di apprendistato; contratto di lavoro a tempo parziale. In quest’ultimo caso, il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.
L’agevolazione spetta nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro. Nel caso di licenziamento effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo con applicazioni sanzioni civili ed interessi. Anche l’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di recesso del datore di lavoro, durante il periodo di prova, comporta l’obbligo a carico di quest’ultimo alla restituzione dell’incentivo fruito.
I datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIIL). Ai fini del riconoscimento del contributo, il patto di servizio personalizzato definito con i servizi per il lavoro competenti prevede che gli enti assicurino, per il periodo di fruizione dell’incentivo la presenza di una figura professionale che svolga il ruolo di responsabile dell’inserimento lavorativo.
Al fine di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente predisposto dall’Istituto, per la domanda di ammissione all’agevolazione.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, calcola l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sull’assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta.
Durante A. M. Cristina