Calcolo contributivo per chi decide di andare in pensione con Quota 103,cioè se si maturano 62 anni e 41 anni di contributi tra il 1° gennaio 2024 ed il 31dicembre 2024. L’’assegno lordo mensile non potrà splafonare i 2.394,44€ lordi sino al raggiungimento dell’età anagrafica di 67 anni. Lo certifica l’INPS nellaCircolare n. 39/2024 nella quale illustra la novella introdotta dall’articolo 1, co. 139 della legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).
I requisiti anagrafici e contributivi, spiega l’Inps, sono gli stessi dello scorso anno (62 anni e 41 anni di contributi) ma chi li matura tra il 1° gennaio2024 ed il 31 dicembre 2024 avrà tre penalizzazioni:
- Il calcolo della pensione viene effettuato con il criterio interamentecontributivo;
- L’importo lordo mensile della pensione, calcolato per l’appunto con il criterio contributivo, non può eccedere un valore pari a 4 volte iltrattamento minimo (2.394,44€ per il 2024) sino al raggiungimento dell’età di 67 anni (lo scorso anno il tetto era pari a cinque volte il minimo);
- Per i dipendenti e i lavoratori autonomi del settore privato, cambia la finestra mobile:sette mesi (la prima decorrenza, pertanto, è il 1°settembre 2024); per gli impiegati delle pubbliche amministrazioni l’attesa è di nove mesi dal perfezionamento dei predetti requisiti (la prima decorrenza, pertanto, è il 1° novembre 2024); per i dipendenti della scuola la finestra si apre il 1° settembre dell’anno in cui sono maturatiirequisiti.
Resta escluso da quota 103, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (per i quali, come noto, si applicano requisiti pensionistici diversi).
Chi matura i requisiti nel 2024, come detto, avrà il calcolo interamente contributivo.
Il calcolo contributivo resta anche dopo il compimento del 67° anno di età, oltre il quale viene meno solo il tetto pari a quattro volte il minimo Inps.
Essendo una evoluzione della già nota Quota 100, sono richiamate per intero le relative caratteristiche e condizioni. In particolare, per chi opta per Quota 103 contributiva incorre sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui) ed è soggetto ai medesimi obblighi dichiarativi.
Durante A. M. Cristina