Quesito molto diffuso, se sono andato/ a in pensione con Quota 100, poi devo fare domanda di pensione di vecchiaia compiuti i 67 anni?
La Quota 100 è una pensione definitiva e non una forma di “accompagnamento alla pensione” come l’APE Sociale. Non si deve pertanto presentare domanda di pensione di vecchiaia raggiunti i 67 anni. Il riferimento legislativo è il DL 4/2019.
Contrariamente a quanto succede, ad esempio, con la Quota 103, che comporta un calcolo interamente contributivo della pensione, la Quota 100 non ha penalizzazioni. Inoltre, si ricordi che è un diritto sempre esercitabile: chi ha maturato i requisiti per Quota 100 (almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi di cui 35 effettivi) entro la fine del 2021, può esercitare il diritto in qualsiasi momento, anche successivamente, in nome del principio noto come cristallizzazione.
In conclusione, la pensione Quota 100 è semplicemente una anticipata (pensione) e quindi non prevede alcun ricalcolo raggiunti i 67 anni di età.
Ci sono però alcuni cambiamenti che intervengono al compimento dei 67 anni, per esempio, decade il divieto di cumulo con redditi da lavoro. Fino a quando non si raggiunge l’età per la vecchiaia, invece, l’unico cumulo possibile è con l’attività occasionali fino a 5mila euro all’anno.
DURANTE A.M. CRISTINA