A seguito di un permesso, una dipendente pubblica, in smart working, si era allontanata da casa per andare a prendere la figlia a scuola, durante l’orario lavorativo. Tuttavia, durante il tragitto, la donna subiva un infortunio. Dopo la relativa denuncia di infortunio, l’Inail non lo riconosceva. Con una sentenza del Tribunale di Milano di settembre 2024, è stato deciso diversamente. Quando si parla di infortunio in itinere a cosa si fa riferimento? Si fa riferimento ad un evento accidentale che, può colpire un lavoratore mentre si sposta tra casa e luogo di lavoro e viceversa. Questo può verificarsi durante il consueto tragitto che collega più luoghi di lavoro, durante il percorso di andata e ritorno dal posto di lavoro a quello dove si consumano abitualmente i pasti e viceversa. Sono inclusi anche gli incidenti stradali che si verificano mentre il dipendente utilizza un veicolo di proprietà, a condizione che l’uso dell’auto sia necessario a causa dell’assenza di mezzi pubblici o collegamenti che permettano di raggiungere il luogo di lavoro in tempo. In linea generale, non vengono risarciti gli infortuni che si verificano in seguito a deviazioni o interruzioni che non sono legate al lavoro o che non sono necessarie; in sostanza, il tragitto casa-lavoro non può subire variazioni senza una motivazione valida. Tra le variazioni che non pregiudicano il diritto all’indennizzo è possibile annoverare, per esempio: deviazioni effettuate per adempiere a un ordine del datore di lavoro; derivanti da cause di forza maggiore (come, ad esempio, il guasto di un mezzo di trasporto o la chiusura imprevista di una strada) o da esigenze improrogabili ed essenziali (deviazioni effettuate per obblighi familiari, come nel caso dei genitori che accompagnano i figli a scuola); effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (come, ad esempio, l’obbligo di prestare soccorso in caso di incidenti).
Tornando al caso oggetto della pronuncia del tribunale milanese, l’incidente si era verificato nel settembre 2020, quando la donna, lavorava da remoto. Il permesso per uscire a prendere la figlia era stato concesso. Non era prevedibile che, durante il tragitto di ritorno, la donna sarebbe caduta, riportando una forte distorsione alla caviglia. Dopo essere stata assistita al pronto soccorso, la dipendente presentava la domanda di infortunio. L’Inail respingeva la richiesta, sostenendo che l’infortunio non era legato a un rischio lavorativo, ma a un evento della vita quotidiana non collegato alla mansione lavorativa.
In particolare, l’Inail basava la sua decisione sulla circolare n. 48/2017, secondo cui, con riferimento al lavoro agile, “gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative. Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie professionale”.
La lavoratrice, tuttavia, impugnava la decisione dell’Inail, citando a sostegno l’ordinanza 18659/2020 ovvero “indennizzabile anche l’infortunio in itinere alla fine di un permesso” della Corte di Cassazione In particolare, tale ordinanza veniva emessa in un giudizio in cui agivano la moglie e i figli di un lavoratore, deceduto per un incidente stradale verificatosi nel percorso da casa al posto di lavoro, mentre lo stesso rientrava dopo un permesso. L’Inail sosteneva che il permesso avrebbe interrotto ogni nesso causale con il lavoro, ma la Cassazione ha escluso tale interruzione, affermando che l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere è esclusa solo qualora il lavoratore, per ragioni o impulsi personali(rischio elettivo) abbia deviato dal normale percorso casa lavoro.
In conclusione, il Tribunale di Milano ha dato ragione alla dipendente, precisando che le tutele per gli infortuni restano valide anche durante le pause e i permessi previsti dalle normativa e dai contratti collettivi, anche nel caso di lavoro agile.
DURANTE A.M.Cristina