Per poter usufruire del Congedo straordinario biennale previsto dall’art. 42 del d.lgs n.151 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, è necessario che la persona da assistere sia in possesso dell’accertamento dello stato di handicap con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art.3, comma3 legge 104/92) rilasciato, su verbale, dalla Commissione Medica Integrata Asl/Inps e che il lavoratore dipendente assistente abbia la residenza con il portatore di handicap in situazione di gravità. E’ necessario quindi il requisito della convivenza intesa come residenza anagrafica e coabitazione nello stesso appartamento con la persona da assistere o comunque la residenza nello stesso comune, allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi.
Il requisito della convivenza si intende però soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea. Per dimora temporanea si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo di tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia). L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea avviene a domanda dell’interessato o d’ufficio. Solitamente quando la permanenza nel comune supera i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Se non provvede personalmente è l’ufficiale d’anagrafe che, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d’ufficio all’anagrafe della popolazione residente. Occhio quindi alla normativa sul passaggio dimora temporanea – dimora abituale alias residenza. Al fine del riconoscimento del congedo la convivenza deve essere mantenuta per tutta la fruizione del congedo. Il congedo straordinario può essere chiesto fino a 2 anni in maniera continuativa o frazionabile. Può essere rinnovato presentando una nuova domanda, sempre nel limite dei due anni totali nell’intera vita lavorativa di chi assiste.
DURANTE A.M. CRISTINA