Stress da lavoro, sì a diritto della tutela Inail?

Un’ importante sentenza apre la strada per il riconoscimento dell’origine professionale dello stress lavoro correlato. La pronuncia è della Corte d’Appello di Firenze che ha infatti riconosciuto la “costrizione lavorativa” come causa esclusiva di Malattia Professionale.

Gli ambienti di lavoro non sempre rispondono ai bisogni dei lavoratori in termini di benessere. Spesso sono presenti fattori di pressione legati a un eccessivo carico e a ritmi insostenibili che, nel lungo termine, possono avere conseguenze negative sulla salute dei lavoratori. Tra le problematiche maggiormente lamentate rientrano le malattie psicosomatiche, disturbi del sonno, ansia e depressione che causano disarmonia fra sé stessi e il proprio lavoro. E’ la patologia un po’ “figlia dei nostri tempi”.

Alcuni dei rischi che si sono rivelati più nocivi per la salute psichica dei lavoratori sono rappresentati dalla intensità e da orari di lavoro, ma anche dalle condizioni ambientali (rumorosità, posture viziate, etc) elementi che rappresentano un’altra importante sfida per la sicurezza e per la salute nei luoghi di lavoro. È importante sottolineare che la valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante e fondamentale del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e deve quindi essere effettuata da tutte le aziende che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 ma anche il DVR ha dei limiti che non prendono in (giusta) considerazione la parte psichica – psicologica del lavoratore.

Il caso esaminato in giudizio riguarda un lavoratore della grande distribuzione con ruolo dirigenziale da oltre 20 anni che, a seguito di reiterate vessazioni, pressioni e contestazioni disciplinari, messe in atto dai suoi superiori e protrattesi per anni, ha iniziato a manifestare disturbi psichici che lo hanno costretto a lunghi periodi di malattia. Da qui la decisione del lavoratore ad avviare la richiesta di riconoscimento del nesso causale all’Inail per malattia professionale. In fase amministrativa però, nonostante le evidenti condizioni di stress cui era stato sottoposto sul posto di lavoro, l’Inail ha ritenuto di dover rigettare la domanda. È stato pertanto necessario adire per vie legali. Si è arrivati alla sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale di Pisa accoglieva le ragioni del lavoratore riconoscendo l’origine lavorativa della patologia.

Il dispositivo della sentenza è stato successivamente confermato anche in secondo grado dalla Corte d’Appello di Firenze che, poiché non è stato impugnato dall’Inail, ha reso definitivo il riconoscimento. Questa sentenza rappresenta un grande passo in avanti per l’emersione dello stress- lavorativo come causa di danno prolungato nel tempo sulla salute del lavoratore. Quanto deciso dai giudici di merito di primo grado e secondo grado conferma che lo stress derivante dall’organizzazione del lavoro e dalle condizioni ambientali ad esso collegate, hanno conseguenze negative per la salute dei lavoratori. Lo stress può anche influire sull’attenzione del lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni e quindi aumentare il rischio di infortuni.

I danni da lavoro che ne derivano sono ancora ampiamente sottostimati e spesso sono confusi con una qualsiasi malattia comune “tutelata” dall’ Inps. Ciò espone i lavoratori ad affrontare enormi difficoltà per l’ottenimento delle tutele Inail. Per il momento ci sono due sentenze, una di primo grado ed una di secondo grado; manca la “risposta di adeguamento” da parte dell’Inail ed un intervento normativo.

Durante A. M. Cristina




Bonus aggiuntivo per le pensioni 2024

A dicembre 2024, oltre 400 mila pensionati con bassi redditi riceveranno un importo aggiuntivo di 154,94€, previsto dalla legge n. 388/2000 e completamente esentasse. Questo beneficio verrà accreditato automaticamente in base all’importo della pensione attuale e ai redditi registrati nei database dell’Inps non precedenti al 2020. Inoltre, circa 200 mila pensionati che hanno raggiunto i 64 anni dopo il 1° agosto 2024 riceveranno la somma aggiuntiva nello stesso mese.

Beneficiari

Il beneficio è destinato ai titolari di pensioni (dirette o indirette) erogate dall’Inps o dalle Casse professionali. Non è applicabile a prestazioni non pensionistiche come l’assegno di esodo Fornero, indennità mensile nel contratto di espansione, o l’ape sociale.

Requisiti reddituali

Per ricevere l’importo aggiuntivo:

La pensione, comprese eventuali maggiorazioni, non deve superare il trattamento minimo Inps aumentato di 154,94€, per un totale di 7.936,87€.

Il reddito complessivo imponibile non deve superare 11.672,9€ annui, o 23.345,79€ annui se cumulato con il reddito del coniuge.

Pagamento

L’importo aggiuntivo sarà pagato con la rata di dicembre 2024 e indicato come “Importo Aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000 n. 388) – Credito Anno 2024”. La somma aggiuntiva sarà accreditata anche ai pensionati che hanno raggiunto i 64 anni tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2024.

Infine, l’Inps ha avviato il recupero delle somme indebitamente corrisposte nel 2024 ai pensionati che hanno perso i requisiti per il beneficio nel secondo semestre del 2024.

Iurlaro Maria Pia




Indennità di disoccupazione agricola al 75% e non più al 40%

MINOIA: “PROPOSTA CONFIL DIVENTA EMENDAMENTO A LEGGE DI BILANCIO”

Fa un concreto passo avanti la proposta della Confederazione Italiana Lavoratori di equiparare l’indennità di disoccupazione agricola, oggi prevista del 40% della retribuzione, con quella dei lavoratori degli altri settori che è pari al 75%.

La proposta lanciata da Confil a maggio scorso, e più volte illustrata, è stata accolta in due emendamenti presentati all’articolo 29 bis della legge di Bilancio in modo bipartisan, uno con primo firmatario il deputato barese Marco Lacarra insieme ad Arturo Scotto e Mauro Laus del Pd e l’altro con prima firmataria Chiara Tenerini insieme a Giuseppe Pella e Francesco Cannizzaro di Forza Italia.

La proposta modifica la normativa vigente dell’articolo 55 della legge 247 del 2007 fissando per “gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, a partire dal primo gennaio 2025, l’importo dell’indennità di disoccupazione nella misura del 75% della retribuzione ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi”. E’ prevista una copertura finanziaria di 120 milioni l’anno.

“Si tratta di un grande risultato per correggere una legge ingiusta ponendo rimedio ad un trattamento diverso tra i lavoratori agricoli e quelli di tutti gli altri settori”, commenta il segretario generale Confil Luigi Minoia che sottolinea come “ai quasi seicentomila lavoratori agricoli non si garantisce oggi una vita dignitosa e serena nel periodo di disoccupazione involontaria, un disagio peraltro aggravato dagli effetti dell’inflazione.

Parliamo – prosegue Minoia – dei lavoratori che sono l’asse portante del made in Italy: il settore agroalimentare genera quasi 335 miliardi di valore aggiunto pari al 19% del pil. Il solo comparto agricolo vale 8,8 miliardi di export. Ringraziamo il mondo politico che ha accolto la nostra proposta – conclude il segretario generale Confil – sperando che possa essere approvata e diventare legge: il nostro impegno ora prosegue vigilando sui lavori parlamentari e con iniziative pubbliche di sostegno sul territorio”.

Di seguito il link al servizio di Telenorba: https://norbaonline.it/2024/11/20/rendere-piu-equa-lindennita-di-disoccupazione-agricola-proposta-confil-in-legge-di-bilancio/ 

 

 




Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea

Per poter usufruire del Congedo straordinario biennale previsto dall’art. 42 del d.lgs n.151 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, è necessario che la persona da assistere sia in possesso dell’accertamento dello stato di handicap con necessità di sostegno elevato o molto elevato (art.3, comma3 legge 104/92) rilasciato, su verbale, dalla Commissione Medica Integrata Asl/Inps e che il lavoratore dipendente assistente abbia la residenza con il portatore di handicap in situazione di gravità. Il requisito della convivenza si intende però soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

 Il procedimento per l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea richiama in parte quello da osservare nella verifica della dichiarazione di residenza. L’art. 32 del regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) stabilisce che lo schedario include i cittadini italiani o stranieri impossibilitati per qualsiasi motivo a trasferire la residenza nel Comune.  

La valutazione della motivazione (problemi familiari, lavorativi, abitativi, ecc.) è rimessa dunque all’ufficiale d’anagrafe ed è discrezionale, stante la genericità della norma. Quindi non esistono – a priori – condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

L’ufficiale di anagrafe dovrà pertanto valutare in fase istruttoria tutti quei fattori e quegli elementi utili alla corretta decisione finale, incluse eventuali dichiarazioni integrative dell’interessato, laddove ritenute utili. 

Nei Comuni dove non è stato istituito lo schedario della popolazione temporanea, l’ufficiale d’anagrafe non può, solo per questo motivo, non accordare il diritto del cittadino ad avere la residenza temporanea ad es. necessaria per assistere un congiunto in condizioni gravi di salute e beneficiare dei permessi e congedi che la norma prevede.

Accade talvolta che il cittadino recatosi al Comune per registrare tale condizione di temporanea dimora, si veda quindi negata l’iscrizione in tale registro.

Per ovviare a tale situazione, lesiva del suo diritto, egli può inviare una istanza, via pec o raccomandata, di dichiarazione equivalente ad affermare la dimora temporanea e le ragioni di essa. Tale comunicazione diventa l’atto di iniziativa che attiva il relativo procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 che deve essere concluso normalmente entro 30 giorni. 

Solo in tal modo, il cittadino può essere considerato indenne da censure di non poter dimostrare la effettività della dimora temporanea ai fini dei suoi diritti.

Durante A. M. Cristina




Assegno di inclusione sospeso per mancata comunicazione del reddito

L’Assegno di Inclusione viene sospeso se un familiare non dichiara nuovi redditi da lavoro entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro. Dopo tre mesi senza comunicazione, il beneficio viene revocato. L’INPS ha avviato controlli nel mese di giugno 2024 per garantire il rispetto degli obblighi di segnalazione.

L’obbligo di comunicazione dei redditi è previsto dall’articolo 3, co. 5 del dl n. 48/2023 e dall’articolo 8, co. 8 del Dm 154/2023. I redditi derivanti da un nuovo impiego devono essere dichiarati utilizzando il modello “ADI-Com Esteso” entro 30 giorni dall’assunzione. Se il reddito aggiuntivo è fino a 3.000 € annui, non influisce sull’Aldi; oltre tale importo, il sussidio viene adeguato. La sospensione dura fino all’adempimento degli obblighi di segnalazione o fino a tre mesi dall’inizio del lavoro.

Se l’adempimento avviene entro tre mesi, il beneficio viene ripristinato con pagamenti retroattivi per il periodo di sospensione. I controlli INPS si applicano anche se sono stati effettuati versamenti precedenti prima della verifica della regolarità.

L’obbligo di segnalazione riguarda tutte le politiche del lavoro attive che offrono benefit o offerte di lavoro di durata inferiore a un mese, esclusi i tirocini per l’inclusione sociale. Il messaggio INPS n. 3624/2024 illustra tali procedure ed è entrato in vigore a partire da giugno 2024.La mancata comunicazione dei redditi comporta la sospensione automatica dei benefici da parte dell’INPS. Il documento sottolinea l’importanza di una comunicazione tempestiva per evitare di perdere i benefici.

Le famiglie possono evitare sanzioni presentando la documentazione richiesta prima della scadenza dei tre mesi. L’INPS utilizza i dati  trasmessi dai datori di lavoro per verificare le date di inizio del rapporto di lavoro e garantire la conformità.

Iurlaro Maria Pia




Pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi

L’ordinamento previdenziale prevede tre deroghe Amato (la quarta non è più utilizzabile), grazie alle quali è possibile, con soli 15 anni di contribuzione, pari a 780 settimane, andare in pensione, all’età anagrafica dei 67 anni (stante alla data dello scrivente).

 

Si tratta di eccezioni che riguardano chi possiede una certa anzianità contributiva al 31 dicembre 1992; chi possiede l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria (versamenti volontari) entro dicembre 1992 o, ancora, chi ha alle spalle almeno 10 anni di lavoro discontinuo in un arco assicurativo di almeno 25 anni.

 

La prima delle deroghe Amato consente di conseguire la pensione con un minimo di 15 anni di contribuzione, purché tutti quanti accreditati entro il dicembre 1992. Nei 15 anni di contribuzione può essere contata “tutta” la contribuzione, compresa quella dei periodi di lavoro all’estero, i contributi figurativi e da riscatto, nonché quelli ricongiunti verso le gestioni Inps.

Sono ammessi alla deroga sia gli scritti presso l’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps che gli iscritti presso i fondi sostitutivi ed esclusivi.

La seconda deroga Amato consente di conseguire la pensione di vecchiaia con 15 anni di versamenti ottenendo dall’Inps l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992.

Attenzione: non è necessario avere versato almeno un contributo volontario entro la stessa data, è sufficiente la sola autorizzazione.

I 15 anni di contribuzione possono essere collocati anche dopo il 31 dicembre 1992.

 

Questa seconda deroga Amato non può essere fruita da coloro che sono iscritti presso le gestioni esclusive dell’Inps, come dipendenti pubblici.

La terza deroga Amato consente di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi alle seguenti condizioni:

  • almeno 15 anni di contribuzione da lavoro subordinato, accreditati presso il fondo pensione dei lavoratori dipendenti;
  • almeno 25 anni di anzianità assicurativa: in buona sostanza, il primo contributo Inps deve risultare versato almeno 25 anni prima della domanda di pensione, anche se poi si possiedono meno di 25 anni di contributi;
  • almeno 10 anni, all’interno dell’intera carriera lavorativa, che  devono risultare lavorati in modo discontinuo con meno di 52 settimane.

La prima e la seconda deroga Amato sono valide sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi; la prima pure per i dipendenti pubblici; la terza è valida solo per i lavoratori dipendenti.

 

Durante A. M. Cristina



Esoneri disabili, nuova autocertificazione

Il Ministero del Lavoro ha introdotto una nuova applicazione online per richiedere esenzioni dall’assunzione obbligatoria di persone disabili, in vigore dal 3 ottobre 2024. Possono presentare domanda di esenzione i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti se i loro lavoratori svolgono attività ad alto rischio, definite da un premio Inail pari ad almeno il 60 per mille.

L’esenzione prevede un’autocertificazione on line e il versamento al “fondo per il diritto al lavoro dei disabili” per ogni lavoratore disabile non occupato. L’autocertificazione deve essere presentata attraverso il portale “Servizi lavoro” del Ministero utilizzando l’identificazione Spid/Cie.

Il contributo è calcolato in 39,21 euro al giorno lavorativo per lavoratore disabile non occupato, per un totale di 2.587,86 euro al trimestre. I pagamenti vengono effettuati tramite il sistema PagoPA, con la prima rata dovuta al momento della presentazione dell’autocertificazione e le successive il giorno 10 del primo mese di ogni trimestre.

I datori di lavoro che già beneficiano di esenzioni a partire dal 1° ottobre 2024 dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024. In caso di variazioni della quota di esenzione, entro 60 giorni dalla variazione dovrà essere presentata una nuova autocertificazione. Il mancato pagamento del contributo comporta la perdita dell’esenzione e obbliga i datori di lavoro ad assumere lavoratori disabili entro 60 giorni dall’ultimo trimestre coperto. L’esenzione si applica solo alle province incluse nell’autocertificazione ed è valida per un trimestre, salvo variazioni.

Il nuovo sistema mira a semplificare i processi e a garantire il rispetto degli obblighi lavorativi per i soggetti disabili. I datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente modalità telematiche per la presentazione delle autocertificazioni e la gestione delle esenzioni. L’iniziativa rientra in una più ampia riforma prevista dal dm 11 giugno 2024, che sostituisce la precedente normativa in vigore dal dm 10 marzo 2026. Il sistema prevede il calcolo automatico dei contributi di esenzione, semplificando i compiti amministrativi dei datori di lavoro. Questo sviluppo è in linea con gli sforzi volti a migliorare le opportunità di lavoro e i diritti delle persone con disabilità in Italia.

Iurlaro Maria Pia




Protocollo d’intesa Dfp – INAIL per personale della P.A.

“La cultura della sicurezza rappresenta un valore da coltivare e alimentare non solo nelle nostre organizzazioni, ma in ogni ambito delle nostre vite. Solo così possiamo finalmente parlare e diffondere una vera cultura del lavoro e del rispetto, perché anche solo una vita umana persa sul lavoro è una sconfitta per tutti noi, per il Paese. Il nostro compito è fare in modo che ciò non avvenga e il vero punto di svolta è quello di guidare le nostre persone attraverso una formazione mirata. Non esiste cambiamento senza formazione continua” (Zangrillo)

 

Il Ministro della Pubblica amministrazione e il presidente dell’Inail, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa (Dipartimento della Funzione pubblica – INAIL) finalizzato a definire attività formative condivise per il rafforzamento delle conoscenze da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Punto centrale dell’accordo è la formazione di competenze comuni a tutti i dipendenti della Pa. In particolare, il Dfp si impegna a sviluppare la collaborazione su tematiche innovative di rinnovato approccio culturale e sulla cultura del lavoro, per rafforzare la cooperazione istituzionale sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

DURANTE A.M. CRISTINA




Contributi, come cambiano le sanzioni

L’Inps ha introdotto sanzioni ridotte e un programma di adeguamento volontario per le imprese e i lavoratori autonomi in difficoltà con i contributi previdenziali, a partire dal 1° settembre 2024.

Chi rettifica volontariamente i contributi mancati entro 120 giorni può beneficiare di una sanzione ridotta pari all’aliquota BCE (3,65%) senza la consueta maggiorazione del 5,5%.

Se il pagamento viene effettuato dopo una diffida, le sanzioni possono essere ridotte del 50% e tali riduzioni si applicano anche se i pagamenti vengono effettuati a rate.

Le modifiche legislative mirano ad alleggerire gli oneri per imprenditori e lavoratori autonomi, agevolando la regolarizzazione dei contributi omessi o evasi.

Le sanzioni vengono modulate in base alle tempistiche di pagamento, rendendo più semplice e vantaggiosa la regolarizzazione dei contributi presso gli enti previdenziali come Inps e Inail.

In caso di omissione contributiva, se i versamenti vengono effettuati volontariamente entro 120 giorni, la sanzione è limitata all’aliquota BCE, non superiore al 40% dei contributi non versati.

In caso di evasione contributiva, se segnalata volontariamente entro 12 mesi, le sanzioni sono considerate omissioni con un’aliquota di sanzione pari all’ECB più il 5,5% se il pagamento avviene entro 30 giorni.

Una nuova disposizione prevede una sanzione più elevata della BCE, maggiorata del 7,5%, se i pagamenti vengono effettuati entro 90 giorni dalla segnalazione dell’evasione.

L’opzione di pagamento rateale prevede sanzioni ridotte, ma richiede il pagamento puntuale della prima rata; in caso contrario, si applicano le sanzioni intere.

Un nuovo sconto “sprint” offre una riduzione del 50% della penale per i debiti identificati tramite ispezioni se pagati per intero entro 30 giorni dalla notifica.

Gli interessi maturano sui contributi non versati una volta raggiunti i limiti massimi della sanzione civile fino al pagamento completo.

Dal 1° settembre 2024 sono abolite le sanzioni per i ritardi di pagamento dovuti a incertezze legali o amministrative; sono dovuti solo gli interessi legali.

Una procedura di “compliance” consente ai contribuenti di richiedere dati all’Inps per negoziare la regolarizzazione di anomalie o errori, con applicazione di sanzioni ridotte in base agli esiti della conformità.

L’Inps può effettuare verifiche documentali utilizzando dati provenienti dalle proprie banche dati o da quelle dell’Agenzia delle Entrate, dando origine a notifiche o accertamenti condivisi.

L’Inps ha la facoltà di richiedere documenti e informazioni ai contribuenti o a soggetti collegati nell’ambito delle sue avanzate capacità di controllo.

Maria Pia Iurlaro




Carta Docente, possono i docenti utilizzarla per smartphone o stampante?

Il Ministero ha precisato che la Carta Docente permette di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali (art. 1, comma 121, legge 107/2015). E-book, computer personali, notebook, (computer) palmari, tablet, per fare alcuni esempi, rientrano nella categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti. Altri dispositivi elettronici come gli smartphone, non sono da considerarsi prevalentemente funzionali ai fini promossi dalla Carta Docente, come non vi rientrano , per fare qualche esempio: stampante, toner, web-Cam, auricolari, cartucce, pennette touchscreen, macchine fotografiche, videoregistratori, pennette usb, videocamere, fotocamere, videoproiettori, etc.

DURANTE A. M. CRISTINA